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Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Ultimo aggiornamento 01-12-2023

L’autorizzazione alle emissioni deve essere acquisita dai gestori degli stabilimenti in cui si svolgono attività e lavorazioni che, indipendentemente dalla effettiva presenza di camini, generano flussi aeraulici che contengono gas, vapori o polveri in grado di causare inquinamento atmosferico; nei documenti tecnici prodotti dalla Regione Lombardia sono presenti elenchi di fasi lavorative SICURAMENTE emissive, per le quali è, di norma, necessario acquisire l’autorizzazione.

L’autorizzazione alle emissioni è quasi sempre sostituita da provvedimenti multidisciplinari rilasciati dalla Provincia di Cremona (per cui una specifica domanda di autorizzazione deve essere presentata solo in rari casi); normalmente, il gestore deve richiedere l’autorizzazione alle emissioni presentando le seguenti domande, con le modalità specificate nelle relative pagine di questo sito web:

domanda di Autorizzazione Unica per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Devono quindi presentare la domanda settoriale relativa alle emissioni i soli gestori di stabilimenti non qualificabili come piccole e medie imprese; ad esempio: Comuni ed Enti Locali, Amministrazioni dello Stato o delle Regioni gestori di impianti facenti parte del Servizio Idrico Integrato (depuratori dei reflui fognari), gestori di impianti di bonifica o messa in sicurezza (M.I.S.E. e/o M.I.S.O.), organizzazioni senza fini di lucro (Cooperative sociali, Fondazioni, …).

L’autorizzazione alle emissioni deve comunque essere acquisita prima della costruzione dello stabilimento (installazione degli impianti) o della sua modifica sostanziale.

L’autorizzazione alle emissioni può essere ottenuta con le seguenti distinte modalità istruttorie:
 

A sua volta, la modalità autorizzativa in via generale fa riferimento a due distinti provvedimenti: uno emesso dalla Regione Lombardia con D.D.U.O. 1/12/2016, n.12779 e relativo alle sole Pulitintolavanderie a ciclo chiuso che utilizzano solventi; l’altro emesso dalla Provincia territorialmente competente che riguarda vari tipi di attività industriali e artigianali.

Alcune attività in deroga sono state qualificate dalla normativa nazionale come “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico” e sono state escluse dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione alle emissioni: la loro esistenza (che in passato era soggetta ad obbligo di preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente, obbligo abolito dalla D.G.R.L. 11/12/2018, n. 982, scaricabile da questo sito, alle pagine dedicate a “Impianti e attività in deroga”) deve essere espressamente segnalata nella SCIA relativa al procedimento in materia edilizia.

Maggiori informazioni sulla disciplina di queste tipologie di provvedimenti sono riportate nelle pagine ad esse dedicate di questo sito web.

Anche i casi di trasferimento dell’attività, di modifica (sostanziale e non) degli impianti e di voltura del provvedimento autorizzativo in favore di un nuovo gestore sono soggetti ad autorizzazione provinciale: qualora essa sia sostituita da un provvedimento multidisciplinare, con le modalità specificate nelle pagine di questo sito web ad esse dedicate; qualora essa sia costituita da un atto settoriale, come descritto nella pagina web “Modifiche impiantistiche e volture”.

Per presentare segnalazioni relative a emissioni anomale è possibile rivolgersi alla Polizia Locale della Provincia di Cremona al numero 0372 406450, oppure ai competenti Uffici della Provincia ai numeri 0372 4065443 o 406460.

Quasi tutti gli illeciti relativi a questa materia hanno carattere penale.

ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI ACQUISIRE L’AUTORIZZAZIONE

Ai sensi del punto 12 del paragrafo “D. Casi di esclusione” dell’Allegato 2 alla D. G. R. 11/12/2018, n. 983, sono esonerate dalla presentazione della domanda di adesione all’autorizzazione generale e, conseguentemente, dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione alle emissioni, le Aziende in cui vengono svolte attività in deroga costituite unicamente da fasi lavorative a cui, negli allegati tecnici di riferimento, non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”, in quanto considerate trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività.

Sono analogamente esonerate dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione ordinaria alle emissioni, le Aziende in cui: