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1a) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAU)

Ultimo aggiornamento 22-06-2022

Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s. m. chi intende realizzare un progetto assoggettato alla disciplina della V.I.A. non può richiedere separatamente i provvedimenti di settore necessari per la costruzione e per l’esercizio dell’opera, ma deve presentare domanda di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAU) tramite il portale S.I.L.V.I.A.

La procedura di PAU include anche la valutazione d'incidenza (VIC) di cui all'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, per cui lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del citato decreto n. 357/1997.

Per quanto riguarda la V.I.A., la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’istruttoria è quella descritta negli artt. 21, 22 e 23 del D. Lgs. 152/2006 e s. m.

Il procedimento amministrativo è disciplinato sia dagli artt. 23, 24 ed, eventualmente, 24-bis del D. Lgs. 152/2006 e s. m., che dal Regolamento regionale n. 2 del 25/3/2020 (soprattutto per i procedimenti relativi a derivazioni di acque pubbliche).

L’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale in materia di Componente salute è disciplinata dalle Linee guida di cui alla D.g.r. 24 gennaio 2014, n. X/1266 e alla D.g.r. 08 febbraio 2016, n. X/4792; in materia di Componente ambientale biodiversità è necessario fare riferimento alle Linee guida di cui alla D.g.r. 12 settembre 2016, n. X/5565.

In pratica, il modello di domanda, adeguatamente compilato, deve essere scaricato dal portale S.I.L.V.I.A., deve essere compilato e poi caricato nel portale stesso con tutti i documenti necessari per ottenere i provvedimenti di settore, opportunamente ordinati per materia, compresi:

a) le ricevute di versamento degli specifici oneri di istruttoria e di bollo;

b) la scheda anagrafica adeguatamente compilata (il relativo modello è riportato al termine di questa pagina);

c) testo dell’avviso al pubblico (il relativo modello è riportato al termine di questa pagina).

E’ particolarmente importante che l’avviso al pubblico contenga l’elenco di tutti i provvedimenti compresi dal PAU, anche quelli non direttamente relativi alla materia ambientale (Permesso di costruire, Concessione di derivazione di acque pubbliche, …).

L’ufficio provinciale VIA verifica entro 10 giorni dal caricamento su S.I.L.V.I.A. l'avvenuto pagamento degli oneri e pubblica gli elaborati; entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda verifica la completezza della documentazione presentata. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e s. m. “Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.”.

Poichè l’istruttoria comporta l’acquisizione di atti di assenso (comunque denominati) emanati da altre Amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici interessati, viene indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona (ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e s. m.), articolata in più riunioni, svolte anche con dispositivi telematici; la sua determinazione finale comprende le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta, … di competenza dei soggetti che compongono la Conferenza. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990 e s. m. “… Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”. Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s. m. “ Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.” (termine perentorio).

Ai sensi dell’art 14-quater, comma 3, della Legge 241/1990 e s. m., in caso di approvazione unanime, la determinazione della Conferenza di Servizi è immediatamente efficace e l’Autorità competente emette un decreto dirigenziale con cui si dà atto dell’esito della Conferenza e si rilascia al proponente il PAU, che comprende i singoli provvedimenti di settore, distinti in appositi allegati (per quanto riguarda la VIC, la valutazione dell'Autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della Valutazione d'incidenza, oppure dà atto degli esiti della Valutazione di incidenza); l’efficacia temporale del provvedimento di V.I.A è di 5 anni, salvo che il PAU disponga diversamente. La pubblicazione del PAU su S.I.L.V.I.A., che viene comunque comunicata agli interessati, produce gli effetti della notifica.

In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti. Ai sensi del comma 4, i termini di efficacia di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza.