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Adesione all'autorizzazione generale o rinnovo per attività in deroga

Ultimo aggiornamento 10-06-2024

Si ottiene presentando con modalità telematiche la specifica comunicazione, completa dei relativi allegati, al SUAP territorialmente competente, secondo le modalità specificate nei relativi portali telematici; lo sportello comunale deve poi inviare tutti i documenti ricevuti alle altre autorità ambientali, che ne eseguono l'istruttoria.

Il pagamento delle spese di istruttoria deve avvenire esclusivamente tramite l'applicativo Pago PA, seguendo le indicazioni fornite a questa pagina e avendo cura di riportare nell'apposito campo le informazioni utili all'identificazione della pratica.

 

AZIENDE DEL COMPARTO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

I gestori degli stabilimenti presentano tramite il portale telematico del SUAP territorialmente competente la domanda di adesione all’autorizzazione generale, completa dei relativi allegati, che devono essere elaborati in conformità con i contenuti della D.G.R. 11/12/2018, n. 983, riportata nella precedente pagina dedicata agli Stabilimenti in cui sono presenti impianti ed attività in deroga.

I riferimenti tecnici (denominati Allegati Tecnici) per ogni tipo di impianto/attività sono contenuti nei seguenti provvedimenti regionali, riportati al termine di questa pagina con i relativi allegati:

Le attività individuate al numero 1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 983/2018 (impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso) sono soggette alla specifica disciplina illustrata nella seguente sezione, dedicata alle Pulitintolavanderie a secco a ciclo chiuso con utilizzo di solventi.

La domanda di adesione, adeguatamente compilata e in regola con le norme in materia di imposta di bollo (anche utilizzando la dichiarazione di pagamento riportata tra gli Allegati presenti al termine di questa pagina), deve essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione tecnica semplificata, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell’Allegato Tecnico di riferimento, indicante:

b) planimetria dello stabilimento, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ed eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza, con fotocopia del documento di identità del delegato;

d) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia pari a € 150,00 (le modalità di pagamento sono specificate nelle pagine dedicate agli oneri di istruttoria della sezione Ambiente di questo sito; la causale del versamento è “Oneri di istruttoria - Emissioni in atmosfera - Attività in deroga - capitolo 4469”);

Gli Uffici hanno facoltà di chiedere l’integrazione delle documentazioni mancanti, interrompendo i termini del procedimento amministrativo.

Qualora non riceva comunicazioni contrarie dagli Enti interessati, 45 giorni dopo la presentazione della domanda (ovvero dalla presentazione delle integrazioni richieste dagli Uffici), l’autorizzazione generale diviene efficace: in pratica, quindi, la costruzione di un nuovo stabilimento può iniziare dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello di valida presentazione della domanda di adesione o della documentazione integrativa. L’autorizzazione ha durata di 15 anni, calcolati dalla data di presentazione della domanda di adesione o della documentazione integrativa.

La sua validità deve essere confermata con periodicità biennale mediante la verifica analitica della conformità dei fumi emessi ai limiti di legge; le analisi sono disposte dal titolare dell’attività, devono essere svolte da un chimico abilitato e, ai sensi della D.G.R. 21/12/2021, n. 5773, la trasmissione alle Autorità di controllo dei dati rilevati deve avvenire mediante caricamento degli stessi sull’applicativo regionale “AUA POINT”. Da tale obbligo sono esentati i titolari di aziende che non superino una soglia massima nell’impiego di materie prime o nella produzione di merci, stabilita caso per caso dagli Allegati Tecnici di riferimento.

Per una corretta lettura ed applicazione degli allegati tecnici n. 2, 5, 7, 17 e 34, è stata emanata l’apposita circolare regionale 5975/2010, a cui gli uffici provinciali si attengono per la valutazione dei documenti tecnici allegati alle domande. Ulteriori chiarimenti sull’interpretazione dell’allegato tecnico n. 5 sono riportati nella circolare regionale 8561/2010 (entrambe allegate a questa pagina).

Il rinnovo dell’autorizzazione generale deve essere ottenuto dal gestore presentando tramite il portale telematico del SUAP territorialmente competente la relativa domanda di adesione, in conformità con il modello (allegato 3/A) riportato tra gli allegati di questa pagina e completa di tutti i documenti specificati nella sezione 7 del modello stesso. La domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima del termine dei 15 anni successivi alla data di presentazione della relativa domanda (o della documentazione integrativa). In presenza di due o più domande di adesione presentate in tempi differenti, è facoltà del Gestore procedere al rinnovo di tutte le domande in occasione della prima scadenza, riunificando pertanto i diversi termini. Con l’allegato A al Decreto d.u.o. 9 maggio 2024, n. 7082, allegato a questa pagina, la Regione Lombardia ha emanato le indicazioni regionali per i rinnovi delle autorizzazioni “in deroga” ex art. 272, commi 2 e 3, del D. Lgs 152/2006 in scadenza, che la Provincia di Cremona ha recepito nel proprio provvedimento di autorizzazione generale, scaricabile dalla precedente pagina dedicata agli Stabilimenti in cui sono presenti impianti ed attività in deroga.

Si richiama che al termine del periodo di validità dell’autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione (e, come tale, passibile di sanzione penale).

Ai fini dell’accoglimento delle domande di rinnovo dell’Autorizzazione generale, presentate successivamente all’entrata in vigore del Decreto d.u.o. 9 maggio 2024, n. 7082, le relazioni tecniche semplificate da allegare ad ogni domanda dovranno riportare esplicitamente per ogni emissione la denominazione della scheda di riferimento alle Migliori tecniche disponibili: in particolare, in caso di impianti di abbattimento esistenti (ovvero installati prima del 18/12/2018) dovrà essere riportata una delle sigle indicate nella D.G.R. n. 30/5/2012, n. 3552 o nella D.G.R. n. 1/8/2003, n. 13943; in caso di impianti di abbattimento nuovi (ovvero installati dopo il 18/12/2018), dovrà essere riportata una delle sigle indicate nella sola D.G.R. n. 30/5/2012, n. 3552. Qualora la sezione della relazione relativa agli impianti di abbattimento risulti non compilata o riporti descrizioni non conformi a nessuna delle schede di cui alle citate Deliberazioni, l’Autorità Competente informerà il gestore dell’inefficacia della domanda presentata, dovuta alla carenza di un requisito fondamentale per l’adesione all’Autorizzazione generale. L’utilizzo di eventuali impianti di abbattimento non conformi, che sono stati installati prima del 5/6/2012, potrà essere assentito (con l’obbligo che vengano sostituiti con impianti conformi al termine del loro ciclo di vita) solo se nello spazio destinato alla “breve descrizione dell’attività svolta dallo stabilimento” (posto all’inizio di ogni relazione tecnica semplificata) “… il gestore dimostri … che gli stessi siano installati e gestiti in modo da garantire nel tempo, con adeguati rendimenti di abbattimento, il rispetto dei … limiti alle emissioni” (cfr. ultimo periodo della Premessa dell’Allegato alla D.G.R. n. 30/5/2012, n. 3552).

 

AZIENDE DEL COMPARTO AGRICOLO

I titolari delle aziende agricole presentano tramite il portale telematico del SUAP territorialmente competente la domanda di adesione all’autorizzazione generale, completa dei relativi allegati, che devono essere elaborati in conformità con i contenuti dell’Allegato 1 alla D.G.R.L. 18.7.2012, n. 3792 (le restanti parti del provvedimento sono disapplicate). La domanda, adeguatamente compilata e in regola con le norme in materia di imposta di bollo (anche utilizzando la dichiarazione di pagamento riportata tra gli allegati di questa pagina), deve essere corredata della seguente documentazione:

a) scheda descrittiva dell'allevamento;

b) planimetria con individuazione dei ricoveri d’allevamento, delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e degli eventuali punti di emissione (numerati da E1 a En) derivanti dall’attività zootecnica e da eventuali attività funzionali (molitura, essiccazione, …);

c) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del titolare ed eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza, con fotocopia del documento di identità del delegato;

d) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia pari a € 150,00 (le modalità di pagamento sono specificate nelle pagine dedicate agli oneri di istruttoria della sezione Ambiente di questo sito; la causale del versamento è “Oneri di istruttoria - Emissioni in atmosfera - Attività in deroga - capitolo 4469”).

Gli Uffici hanno facoltà di chiedere l’integrazione delle documentazioni mancanti, interrompendo i termini del procedimento amministrativo.

Qualora non riceva comunicazioni contrarie dagli Enti interessati, 45 giorni dopo la presentazione della domanda (ovvero dalla presentazione delle integrazioni richieste dagli Uffici), l’autorizzazione generale diviene efficace: in pratica, quindi, la costruzione di un nuovo stabilimento può iniziare dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello del timbro provinciale di ingresso della domanda di adesione o della documentazione integrativa.

L’autorizzazione ha durata di 15 anni, calcolati dalla data di presentazione della domanda di adesione o della documentazione integrativa.

La sua validità deve essere confermata con periodicità biennale mediante la verifica analitica della conformità ai limiti di legge dei fumi emessi da eventuali emissioni convogliate; le analisi sono disposte dal titolare dell’attività, devono essere svolte da un chimico abilitato e, ai sensi della D.G.R. 21/12/2021, n. 5773, la trasmissione alle Autorità di controllo dei dati rilevati deve avvenire mediante caricamento degli stessi sull’applicativo regionale “AUA POINT”

Considerato che le adesioni all’autorizzazione generale già vigenti hanno scadenze non anteriori al 30/6/2027, le istruzioni per il loro rinnovo saranno rese disponibili in tempo utile per l’adempimento degli obblighi conseguenti

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: