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Adesione all'autorizzazione generale o rinnovo per attività in deroga

Ultimo aggiornamento 12-02-2024

Si ottiene presentando con modalità telematiche al SUAP territorialmente competente la specifica comunicazione, completa dei relativi allegati, in conformità con il modello riportato tra gli allegati di questa pagina; lo sportello comunale deve poi provvedere ad inviare tutti i documenti ricevuti alle altre autorità ambientali, che ne devono eseguire l'istruttoria.

AZIENDE DEL COMPARTO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

I titolari presentano la domanda di adesione all’autorizzazione generale o di rinnovo, adeguatamente compilata e in regola con le norme in materia di imposta di bollo (anche utilizzando la dichiarazione di pagamento riportata tra gli allegati di questa pagina). La domanda ed i relativi allegati devono essere elaborati in conformità con i contenuti della D.G.R.L. 6/8/2009, n. 8213, riportata negli allegati di questa pagina, insieme ai provvedimenti regionali che l'hanno modificata e/o integrata. Tale domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. Relazione tecnica semplificata, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell’allegato tecnico di riferimento, indicante:
  1. planimetria dell’azienda, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
  2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto) ed eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza, con fotocopia del documento di identità del delegato;
  3. attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia pari a € 150,00, sia per le domande di adesione che per le domande di rinnovo (le modalità di pagamento sono specificate nelle pagine dedicate agli oneri di istruttoria della sezione Ambiente di questo sito; la causale del versamento è “Oneri di istruttoria - Emissioni in atmosfera - Attività in deroga - capitolo 4469”).
  4. eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della autorizzazione generale (vedasi il paragrafo B, punto 4 dell'Allegato B).

Gli Uffici hanno facoltà di chiedere l’integrazione delle documentazioni mancanti, interrompendo i termini del procedimento amministrativo.

Qualora non riceva comunicazioni contrarie dagli Enti interessati, 45 giorni dopo la presentazione della domanda (ovvero dalla presentazione delle integrazioni richieste dagli Uffici), l’autorizzazione generale diviene efficace: in pratica, quindi, la costruzione di un nuovo stabilimento può iniziare dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello del timbro provinciale di ingresso della domanda di adesione o della documentazione integrativa.

L’autorizzazione ha durata di 15 anni e la sua validità deve essere confermata con periodicità biennale mediante la verifica analitica della conformità dei fumi emessi ai limiti di legge; le analisi sono disposte dal titolare dell’attività e devono essere svolte da un chimico abilitato. Da quest’ultimo obbligo sono esentati i titolari di aziende che non superino una soglia massima nell’impiego di materie prime o nella produzione di merci, stabilita caso per caso dagli allegati tecnici approvati con D.D.S. 6.8.2009, n. 8213. Per una corretta lettura ed applicazione degli allegati tecnici n. 2, 5, 7, 17 e 34, è stata emanata l’apposita circolare regionale 5975/2010, a cui gli uffici provinciali si attengono per la valutazione dei documenti tecnici allegati alle domande.

Ulteriori chiarimenti sull’interpretazione dell’allegato tecnico n. 5 sono riportati nella circolare regionale 8561/2010.

Con D.d.u.o. 23 dicembre 2011 - n. 12772 la competente Direzione Generale regionale ha sostituito il contenuto dell'allegato tecnico n. 32; l’allegato 3 alla circolare regionale 15030/2012 riporta chiarimenti in merito all’applicazione dell’allegato tecnico stesso.

Con D.D.S. 23.7.2012 – n. 6576 la competente Direzione Generale regionale ha emanato gli allegati tecnici n. 37 (Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW) e n. 38 (gruppi elettrogeni e generatori di emergenza).

Con Decreto dirigente struttura 17 dicembre 2010 - n. 13228 la competente Direzione Generale regionale ha sostituito l'originaria versione dell'allegato tecnico n. 30, relativo all'attività di saldatura, con un nuovo documento, più completo e aggiornato; a quest'ultimo, riportato tra gli allegati alla presente sezione, si deve fare riferimento per le richieste di adesione all'autorizzazione generale.

Con Decreto dirigente struttura 13 maggio 2016 - n. 4212 la competente Direzione Generale regionale ha approvato l'allegato tecnico relativo all'attività di gestione delle linee di trattamento fanghi che operano all’interno di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità di progetto compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti equivalenti per trattamenti biologici o all'interno di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità di progetto superiore a 10 mc/h per trattamenti di tipo chimico - fisico; a quest'ultimo, riportato tra gli allegati alla presente sezione, si deve fare riferimento per le richieste di adesione all'autorizzazione generale.

Con Decreto dirigente struttura 28 novembre 2019 - n. 17322 la competente Direzione Generale regionale ha approvato gli allegati tecnici n. 41 (Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWt), n. 42 (Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere con consumo di materia prima non superiore a 2.000 t/anno) e n. 43 (Operazioni di taglio/incisione/marcatura laser su svariate superfici).

AZIENDE DEL COMPARTO AGRICOLO

I titolari delle aziende agricole presentano la domanda di adesione di cui all’allegato 1A alla D.G.R.L. 18.7.2012, n. 3792, adeguatamente compilata e in regola con le norme in materia di imposta di bollo (anche utilizzando la dichiarazione di pagamento riportata tra gli allegati di questa pagina). Tale domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. Scheda descrittiva dello stabilimento (conforme al modello di cui al citato allegato 1A);
  2. Planimetria con individuazione dei ricoveri d’allevamento, delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei punti di emissione (numerati da E1 a En) derivanti dall’attività zootecnica e da eventuali attività funzionali (molitura, essiccazione, …);
  3. Copia fotostatica di un documento d’identità del titolare (qualora la domanda non venga sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto) ed eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza, con fotocopia del documento di identità del delegato;
  4. attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia pari a € 150,00 (le modalità di pagamento sono specificate nelle pagine dedicate agli oneri di istruttoria della sezione Ambiente di questo sito; la causale del versamento è “Oneri di istruttoria - Emissioni in atmosfera - Attività in deroga - capitolo 4469”).

Gli Uffici hanno facoltà di chiedere l’integrazione delle documentazioni mancanti, interrompendo i termini del procedimento amministrativo.

Qualora non riceva comunicazioni contrarie dagli Enti interessati, 45 giorni dopo la presentazione della domanda (ovvero dalla presentazione delle integrazioni richieste dagli Uffici), l’autorizzazione generale diviene efficace: in pratica, quindi, la costruzione di un nuovo stabilimento può iniziare dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello del timbro provinciale di ingresso della domanda di adesione o della documentazione integrativa.

L’autorizzazione ha durata di 15 anni e la sua validità deve essere confermata con periodicità biennale mediante la verifica analitica della conformità ai limiti di legge dei fumi emessi da emissioni convogliate; le analisi sono disposte dal titolare dell’attività e devono essere svolte da un chimico abilitato.
Con D.D.S. 28.6.2013 – n. 5624 la competente Direzione Generale regionale ha emanato l'allegato tecnico n. 40 (Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole), contestualmente revocando la parte B «attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole con produzione non superiore a 365 t/anno» dell’allegato n. 25 «lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non inferiore a 365 t/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 t/anno».
 

Gli importi devono essere versati esclusivamente tramite l'applicativo Pago PA, seguendo le indicazioni fornite a questa pagina e avendo cura di indicare nell'apposito campo le informazioni utili all'identificazione della pratica

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: