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L'autorizzazione

Ultimo aggiornamento 09-03-2018

Gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in cui si impiegano solventi, devono acquisire l’autorizzazione alle emissioni; per gli impianti in cui non sono impiegati solventi lesivi dello strato di ozono stratosferico o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, essa può essere acquisita aderendo all’autorizzazione generale emessa dalla Regione Lombardia con il D.D.U.O. 1/12/2016, n. 12779; negli altri casi è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione ordinaria.

Il gestore di un nuovo impianto, che ne abbia i requisiti, deve acquisire l’autorizzazione generale almeno 45 giorni prima dell’avvio dell’attività, secondo le modalità di descritte nel paragrafo 2 dell’allegato 1 al D.D.U.O. 1/12/2016, n. 12779.

Il gestore di un impianto esistente che ne abbia i requisiti, precedentemente autorizzato ai sensi della D.G.R. 20138/2004, deve acquisire entro il 31 marzo 2018 l’autorizzazione generale alle emissioni, secondo le modalità di descritte nel paragrafo 1 dell’allegato 1 al D.D.U.O. 1/12/2016, n. 12779.

L’autorizzazione generale disciplina sia la realizzazione di un nuovo impianto, sia il trasferimento di un impianto esistente, sia la modifica di un impianto esistente.

Per gli impianti che non hanno i requisiti specificati dal D.D.U.O. 1/12/2016, n. 12779, il gestore deve acquisire l’autorizzazione ordinaria di cui all’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. che, ai sensi del D.P.R. 13/3/2013, n. 59, per le piccole e medie imprese è obbligatoriamente sostituita dall’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), da richiedere secondo le disposizioni regionali in materia di AUA utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione dal SUAP territorialmente competente.

Gli uffici provinciali svolgono le procedure necessarie per l’adesione dei gestori all’autorizzazione generale, che in pratica non prevedono il rilascio di un atto amministrativo; la sua efficacia deriva da un “silenzio – assenso” della Pubblica Amministrazione alla domanda presentata.

Qualora non riceva comunicazioni contrarie dagli Enti interessati (Provincia, Comune e Dipartimento ARPA competenti per territorio), 45 giorni dopo la presentazione della domanda, il titolare dell’azienda può installare l’impianto che dà origine all’emissione.

L’autorizzazione ha durata di 15 anni.

Questi impianti sono anche soggetti all’obbligo di comunicazione della messa in esercizio e di messa a regime.

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