Cave: proroghe dei termini di conclusione
Ultimo aggiornamento 05-11-2019
Il legale rappresentante dell’azienda titolare
- dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva che prevede di non concludere i lavori di coltivazione e/o recupero finale oggetto di autorizzazione,
- dell’autorizzazione all’esercizio dell’intervento estrattivo che prevede di non concludere i lavori di “bonifica agricola” oggetto di autorizzazione
almeno tre mesi prima della scadenza presenta la domanda di autorizzazione alla proroga, in regola con le norme in materia di bollo, alla Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio ed agli enti competenti ad esprimersi (Comune territorialmente competente; Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Cremona qualora l’area di intervento sia soggetta a vincolo paesistico; A.I.Po - U.O. di Cremona qualora l’area di intervento faccia parte di una delle fasce del P.A.I.; Enti gestori dei Parchi naturali interessati).
La domanda deve essere corredata dei documenti elencati nelle istruzioni per proroga riportate in allegato (riferite alla procedura propria della cava, quindi da adattare alla fattispecie in esame);alla domanda deve inoltre essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori, a cui vanno aggliunti € 16 quale contributo per l'assolvimento dell'imposta di bollo sul provvedimento e di € 2 per ogni cartografia allegata all'atto (le modalità di pagamento sono specificate nelle pagine dedicate agli oneri di istruttoria della sezione Ambiente di questo sito; la causale del versamento è "spese istruttoria autorizzazione proroga attività estrattiva - capitolo 4242"). Le domande pervenute che risulteranno carenti di uno o più degli elementi previsti dalle citate istruzioni saranno immediatamente rigettate.
Se la domanda è presentata in tempo, l’attività di cava o l’intervento estrattivo, in attesa dell’atto di proroga, può proseguire limitatamente ai volumi e nei limiti areali già autorizzati; in caso contrario, alla data di scadenza dell’autorizzazione, deve essere interrotta l'attività, per riprendere dopo la notifica del provvedimento richiesto.
Dopo aver verificato la conformità della domanda con le previsioni del vigente Piano cave e con i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione stabiliti dall’articolo 3 della D.G.R.L. 8.5.2005, n. 295 e dopo aver valutato i pareri acquisiti, gli uffici provinciali notificano il decreto dirigenziale di autorizzazione alla proroga.
Qualora l’autorizzazione paesaggistica e/o forestale arrivi a scadenza, anche se l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cava è vigente, l’attività estrattiva deve essere interrotta fino all’acquisizione, da parte del titolare dell’azienda interessata, di un nuovo provvedimento paesaggistico e/o forestale.
Allegati:
- Istruzioni per proroga (File DOC - 18,5Kb)
- Tariffe di escavazione (File PDF - 52,3Kb)