Gli obblighi per l'amministratore di condominio
Ultimo aggiornamento 28-03-2012
L'amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è a tutti gli effetti, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione. Pertanto è tenuto a:
- trasmettere alla Provincia la propria nomina di amministratore di condominio entro e non oltre la fine del mese immediatamente successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione e comunicare, con la stessa tempistica, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto;
- far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
- far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione.
Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di amministratore di condominio, mediante l'utilizzo dello schema riportato nell'allegato “L” al D.d.u.o. 18 giugno 2009 n. 6104, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), previa registrazione in qualità di amministratore di condominio.
Nel caso in cui venga designato un terzo responsabile, deve essere comunque trasmessa l'assunzione del ruolo di amministratore di condominio, specificando di non essere responsabile dell'impianto e indicando il soggetto che assume tale responsabilità.
Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazione parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.
Sul sito www.curit.it si trovano le istruzioni per la registrazione al CURIT.