Quando serve l'Autorizzazione Paesaggistica
Ultimo aggiornamento 21-06-2023
Nelle aree assoggettate al vincolo paesaggistico e forestale, tutti gli interventi che comportano l’eliminazione della vegetazione esistente, l’asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzata ad un utilizzazione diversa da quella forestale, sono soggetti al rilascio di una preventiva autorizzazione paesaggistica in materia forestale.
La Provincia di Cremona, svolge le funzioni amministrative in materia paesaggistica, attribuite da Regione Lombardia con legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 art. 80, per il rilascio delle autorizzazioni e l’irrogazione delle sanzioni nel territorio di propria competenza.
La Provincia di Cremona svolge altresì le funzioni amministrative in materia forestale per le riserve regionali (Naviglio di Melotta, Bosco Ronchetti, Lanca di Gerole), SIC e ZPS (SIC Cave Danesi, SIC Naviglio di Melotta, SIC e ZPS Spiaggioni di Spinadesco, SIC e ZPS Bosco Ronchetti, SIC e ZPS Lanca di Gerole, SIC e ZPS Lancone di Gussola, SIC e ZPS Isola Maria Luigia), ad esclusione dei Parchi Regionali, attribuite da Regione Lombardia con legge regionale n. 31 del 10 dicembre 2008.
Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per territorio, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale.
L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l’Ente competente deve valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo paesaggistico forestale esistente.
Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, interventi compensativi finalizzati a realizzare rimboschimenti e imboschimenti con specie autoctone, su superfici non boscate, con una estensione variabile, in base al valore multifunzionale del bosco demolito (attribuito dal Piano di Indirizzo Forestale), e compreso in un valore da 1:2 a 1:5 (ovvero con estensione variabile che va dal doppio dell’estensione del bosco demolito fino a cinque volte lo stesso).
La Provincia di Cremona, per le trasformazioni dei boschi ubicati nelle riserve, nei SC e ZPS (esclusi i Parchi Regionali), adotta procedure amministrative comuni e rilascia un unico provvedimento amministrativo valido sia per l’autorizzazione paesaggistica che per l’autorizzazione forestale.
Attualmente sono in vigore due distinte procedure:
- procedura ordinaria riguardanti opere ed interventi assoggettati a quanto disposto dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004 in vigore dal 1 gennaio 2010.
- procedura semplificata relativa ad opere di “lieve” entità assoggettata a quanto disposto dal DPR n. 31 del 2017. La procedura semplificata è applicabile per interventi di trasformazione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 metri quadrati, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti.
Allegati:
- DLGS 42/2004 (File PDF - 502,7Kb)
- DPR 31/17 (File PDF - 571,7Kb)
- DGR 22.12.2011 n. IX/2727 (File PDF - 1,1Mb)
- Dlgs 34/2018 (File PDF - 124,1Kb)