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Procedura semplificata (APF)

Ultimo aggiornamento 16-02-2024

Il Servizio Aree Protette rilascia il decreto di autorizzazione paesaggistica in materia forestale a procedura semplificata ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di aree assoggettate a vincolo ai sensi del D.lgs. 227/’01 e del D.lgs. 42/’04.

Tale provvedimento amministrativo è valido come autorizzazione paesaggistica.


Chi deve fare istanza
La procedura semplificata è applicabile per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di aree assoggettate a vincolo paesaggistico forestale, che intendono effettuare interventi di trasformazione di boschi in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2000 metri quadrati (DPR 31/’17), preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti.


Come si fa
La richiesta con i relativi allegati (di cui una originale in bollo da 16,00 euro), deve essere presentata alla Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio - C.so Vittorio Emanuele II – 26100 Cremona.
Si precisa che la procedura di autorizzazione avrà inizio con il ricevimento da parte degli Uffici provinciali della domanda completa della documentazione descritta alla sezione documentazione.


Procedimento
Entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza gli Uffici procedono all’analisi della documentazione trasmessa e, ove occorrano, in un’unica volta gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili.
I documenti dovranno essere trasmessi all’Ufficio in via telematica entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta pena la conclusione del procedimento.
Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’stanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento della dell’ulteriore documentazione richiesta, gli Uffici trasmettono alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
La Soprintendenza entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della proposta di accoglimento e della relativa documentazione, esprime il proprio parere vincolante e lo trasmette agli Uffici:

In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, la stessa adotta direttamente il provvedimento di rigetto dell’istanza, previa comunicazione all’interessato dei motivi ostativi (art 11 comma 7 DPR 31/2017);
In caso la Soprintendenza non esprime entro il termine i 20 giorni il proprio parere vincolante, l’Amministrazione senza indire la conferenza dei servizi, emette l’autorizzazione.

L’ Ufficio entro i successivi 10 giorni adotta il provvedimento.

Il procedimento semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.
 

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: