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1d) Proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. (anche quando compreso in un PAU)

Ultimo aggiornamento 10-08-2022

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e s. m., l’efficacia temporale del provvedimento di V.I.A., ordinariamente quinquennale, può essere prorogata.

In pratica, l'istanza di proroga deve essere presentata all'Autorità Competente, completa delle ricevute di versamento degli specifici oneri di istruttoria e di bollo (così come specificati nella sezione "Oneri di Istruttoria" di questo sito), almeno novanta giorni prima della scadenza dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A.; la Provincia si pronuncia entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza e provvede a pubblicare sul sito web S.I.L.V.I.A. l'istanza e la documentazione presentata. Nel corso dell'istruttoria la Provincia potrà chiedere integrazioni e chiarimenti, indicando il tempo necessario per produrli. Nel caso in cui il Proponente non provveda al deposito entro i termini fissati, l'istanza verrà archiviata.

 Vedi la scheda procedimento

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