Normativa
Ultimo aggiornamento 28-02-2024
La procedura e gli interventi di bonifica dei siti contaminati sono normati dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalle successive modifiche e integrazioni; in particolare al Titolo V, "Bonifica di siti contaminati", della parte Quarta, "Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".
Le modalità applicative del citato Titolo V sono state disciplinate da Regione Lombardia con la D.G.R. 2838/2006, che comprende inoltre, negli allegati, le precise modalità di comunicazione da effettuare circa l'argomento.
Gli interventi, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati, sono sottoposti alle garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. n. 2744/2006.
La D.G.R. 11348/2010 ha precisato ulteriormente le procedure tecnico-ammistrative in materia di bonifica di siti contaminati, integrando la normativa nazionale con indicazioni in merito alla conduzione dell'analisi di rischio, la gestione delle terre e rocce da scavo e l'aggiornamento dei certificati urbanistici.
Il decreto-legge n.104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, con l'art. 22 dispone che “le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime.”
Con l’entrata in vigore della Legge regionale 10 ottobre 2023 - n. 3 “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati”, dal 14 ottobre 2023 le funzioni amministrative in materia di bonifica sono esercitate dai Comuni.
Con D.g.r. 5 febbraio 2024 - n. XII/1853, Regione Lombardia ha approvato le modalità per l’esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo ai comuni.
Obbligo di bonifica
Per stabilire quando scatti l'obbligo di bonifica il Dlgs 152/2006 utilizza un criterio misto che parte con dei valori tabellari di screening definiti “concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC) e, nel caso del loro superamento, prosegue con l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ed ambientale sito-specifica che serve a determinare le “concentrazioni soglia di rischio” (CSR), al cui superamento scatta la bonifica.
Quindi, il sito è “potenzialmente contaminato” quando uno o più valori delle sostanze inquinanti rilevate risultino superiori ai valori CSC contenuti nell'allegato 5 (allegati della Parte Quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/2006) per suolo e sottosuolo - diversi a seconda se il sito è ad uso verde pubblico, privato e residenziale o ad uso commerciale e industriale - e per le acque sotterranee (per le acque superficiali nessuna menzione).
Una volta accertato il superamento dei valori CSC diventa obbligatoria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito-specifica che porta alla determinazione dei CSR, che rappresentano i limiti di accettabilità per il sito.
Se anche i valori CSR risultano superati il sito diventa ufficialmente "contaminato" e risulta necessaria la bonifica (oppure la messa in sicurezza operativa o permanente).
Chi paga?
In questa normativa, così come in tutta l'azione comunitaria, vige il principio di "chi inquina paga". Tale principio è sancito all'art.174 del Trattato dell'unione Europea (sottoscritto a Maastricht nel 1992 e rivisto ad Amsterdam nel 1997), che stabilisce come la politica della Comunità in materia ambientale sia "fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio di chi inquina paga".
Ciò premesso, sulla base delle risultanze di una indagine ambientale od una caratterizzazione del sito non favorevole, il responsabile dell'inquinamento ha l'obbligo di porre rimedio ed intervenire in forma tempestiva assumendosene tutti gli oneri di indagine e di bonifica.
Solo nel caso in cui il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al citato Decreto, sono adottati dall'amministrazione competente in conformità con quanto disposto nella stessa norma.
DISPOSIZIONI NORMATIVE
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale - S.O. n.88 del 14/04/06); Titolo V, "Bonifica di siti contaminati", della parte Quarta, "Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" – con successive modifiche e integrazioni;
- D.G.R. 27/06/2006, n. 8/2838 (modalità applicative del citato Titolo V; tale D.G.R. comprende, negli allegati, le modalità di comunicazione da effettuare);
- D.G.R. 15/06/06, n. 8/2744. (presentazione di garanzie finanziarie);
- D.G.R. 10/02/2010, n. 8/11348 (procedure tecnico-ammistrative in materia di bonifica di siti contaminati, integrazione della normativa nazionale con indicazioni in merito alla conduzione dell'analisi di rischio, la gestione delle terre e rocce da scavo e l'aggiornamento dei certificati urbanistici).
- D.G.R. 28.02.2007, n. 8/4225 (Modalità di collaudo degli interventi di bonifica approvati, autorizzati e realizzati ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 22/1997 e del D.M. 471/1999);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione,
- messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 1 marzo 2019, n. 46 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (GU Serie Generale n.132 del 07-06-2019).
- D.L. n. 104 del 10 agosto 2023, “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, art. 22.
- Legge regionale 10 ottobre 2023 - n. 3 “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati”
- D.g.r. 5 febbraio 2024 - n. XII/1853: Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3, «Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati». Approvazione delle modalità per l’esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo ai comuni.
Servizio Aree protette, Energia, Rifiuti
C.so Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 - Cremona
e-mail : bonifiche@provincia.cremona.it
Responsabile del Servizio: dott.ssa Barbara Pisaroni
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30