Scarico delle acque emunte da un sito
Ultimo aggiornamento 08-06-2021
Le acque sotterranee emunte da un sito devono essere gestite in conformità ai disposti dell'art. 243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
In particolare, il comma 4) dispone che: “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità' il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”.
Sulla base delle norme vigenti, lo scarico delle acque reflue industriali viene autorizzato mediante Autorizzazione Unica Ambientale. Tuttavia, la normativa regionale prevede che siano “esclusi dall’AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza” (DGR N° X / 1840 del 16/05/2014).
Nel caso di MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA, se è previsto lo scarico delle acque emunte e trattate in :
- corpo idrico superficiale: è necessario chiedere l'autorizzazione allo scarico alla Provincia di Cremona (referente per la pratica sig.ra Cinzia Morena Molesini , tel 0372 406 436);
- pubblica fognatura: è necessario chiedere l'autorizzazione allo scarico all'ATO.
In entrambi in casi si tratterà di AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE settoriale e non di AUA.
La necessità di ottenere l'autorizzazione per lo scarico delle acque emunte e trattate nel caso d'interventi di MISE è stata chiarita anche dal Ministero dell'Ambiente con la circolare Prot.0014464 del 28-07-2016, che è possibile scaricare in fondo alla pagina.
Il DL Semplificazioni 2021 (DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77), all'art. 37, comma 1 - lett. d - pt. 2 ha disposto che :"Al fine di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.
Nel caso di scarico previsto nell'ambito di un PROGETTO DI BONIFICA (o MISO, o MISP), il provvedimento di approvazione e autorizzazione del progetto (adottato dal Comune o dalla Regione) ricomprenderà anche l'autorizzazione allo scarico, così come previsto dal comma 7, art.242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In tal caso, il progetto di bonifica dovrà contenere anche tutte le informazioni necessarie ai fini del rilascio del PARERE riguardo allo scarico da parte dell'Ente competente (Provinvia o ATO).
QUALITA' DELLE ACQUE EMUNTE
Ai fini della progettazione dei sistemi di scarico, si ritiene utile ricordare, inoltre, i disposti del comma 6), art. 243, D.Lgs. 152/06: “Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali”.
Per informazioni:
Per informazioni:
Servizio Aree protette, Energia, Rifiuti
C.so Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 - Cremona
e-mail : bonifiche@provincia.cremona.it
Responsabile del Servizio: dott.ssa Barbara Pisaroni
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Allegati:
- Ministero dell'Ambiente circolare Prot.0014464 del 28-07-2016 (File PDF - 106,7Kb)