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1f) Verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali

Ultimo aggiornamento 22-06-2022

Ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s. m., il Gestore di un’opera dotata di provvedimento di V.I.A. (anche in forma di PAU) deve dimostrare di aver completato entro i termini stabiliti nel provvedimento stesso l’esecuzione di tutte le misure mitigative e/o compensative che ne costituiscono le condizioni ambientali. La verifica di ottemperanza di ogni singola condizione ambientale viene svolta dall’Amministrazione che il provvedimento di V.I.A. individua per tale funzione.

Il procedimento amministrativo è quello descritto dai commi 3 e seguenti del citato art. 28 e si conclude in conformità con la disciplina di cui all’ultimo periodo del comma 2 dello stesso art. 28.

In pratica, il Gestore deve trasmettere tramite PEC all’autorità competente (e alle Amministrazioni eventualmente individuate dal provvedimento per la verifica) la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza.

L’Autorità competente emette l’avvio del procedimento amministrativo e può richiedere eventuali integrazioni documentali, che sospendono i termini del procedimento. L’istruttoria dell’Autorità competente riguarda le sole condizioni ambientali di sua specifica pertinenza; ogni Amministrazione individuata per la verifica svolge autonomamente l’istruttoria sulle condizioni ambientali a cui ha subordinato il proprio assenso al rilascio del provvedimento e ne comunica gli esiti all’Autorità competente. Questa conclude il procedimento con un atto non avente forma di provvedimento, salvo che vengano verificate le fattispecie di cui agli att. 6 e 7 del citato art. 28.