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modifiche a impianti

Ultimo aggiornamento 13-09-2018

Significato delle categorie ag) e 8t) riportate agli allegati A e B della Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale (BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )

Allegato A L.R. 5/2010 Progetti sottoposti alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 e individuazione, delle autorità competenti a espletare tale procedura.

lettera ag) "Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato."

Significa che: una modifica di impianto esistente che, indipendentemente dalla sua entità, determina il superamento della soglia di VIA , fa scattare la VIA.

Attenzione: nel D.lgs152/2006 è contenuta la seguente definizione di "modifica"

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

Questo concetto è contentuto anche nell'art 6 (oggetto della disciplina) al comma 7 lettera d) del D.lgs152/2006:

"La VIA è effettuata per:

d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

Serve principalmente per evitare artificiosi frazionamenti. Per gli artificiosi frazionamenti si veda anche il quesito sulle Fonti Energetiche Rinnovabili.

A chi compete? Alla stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA della tipologia progettuale originaria.

Allegato B L.R. 5/2010 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA

punto 8t) "Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A o all’allegato B già autorizzati,  realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente  (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A).

A chi compete? Alla autorità competente all'effettuazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale originaria.

In pratica: escluso il caso di cui sopra (allegato A lettera ag) per tutti gli i casi (sotto soglia per i  progetti dell'allegato A e modifiche di progetti dell'allegato B) la lettera 8t), facendo riferimento alle "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", non può che rimandare ad una valutazione (discrezionale) caso per caso (che dovrà effettuare l'Autorità competente alla VIA).

e

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali?

si veda l'art 6 comma 9 del D.lgs 152/2006 cliccando qui

Allegati: