Vai al contenuto della pagina

Percorso istruttorio

Ultimo aggiornamento 02-02-2017

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 127 del 30 giugno 2016 “Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di Servizi” ad integrazione della Legge n.241 del 7/08/1990 si è reso necessario modificare la procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da seguire al fine di rispettare gli obblighi temporali stabiliti dal citato Decreto Legislativo.

La nuova procedura è quella di seguito descritta:

le istanze di AUA, presentate esclusivamente presso i SUAP territorialmente competenti, sono trasmesse, a cura dei SUAP medesimi, a tutti Soggetti interessati, e sono obbligatoriamente accompagnate dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m., che dovrà contenere la data di presentazione dell'istanza AUA al SUAP, il nominativo del responsabile del procedimento di cui devono essere altresì indicati il recapito telefonico e indirizzo P.E.C..

L'autorità competente (Provincia) entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza indice la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e asincrona (equivalente ad una richiesta di pareri scritti), invitando tutti i Soggetti destinatari a richiedere le integrazioni o i chiarimenti necessari direttamente al SUAP competente, il quale dovrà provvedere, entro 15 giorni dall'indizione della CdS, a trasmetterle per via telematica, al richiedente.

L'istante deve, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, inviare la documentazione al SUAP competente, il quale la trasmette agli Enti, al fine di permettere il completamento dell'istruttoria; il termine entro cui i Soggetti legittimati esprimono i pareri, nulla osta ecc. di rispettiva competenza è fissato in 90 giorni dalla data della richiesta di integrazioni da parte del SUAP, al netto del periodo di sospensione; le determinazioni di ogni Soggetto sono espresse con le modalità di cui all’art. 14 bis, comma 3, della Legge in oggetto.

Qualora l'amministrazione procedente (Provincia) acquisisca esclusivamente atti di assenso non condizionato o qualora le prescrizioni indicate possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali, entro 5 giorni lavorativi, adotta la determinazione motivata di conclusione positiva. Al contrario qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente può, entro il medesimo termine, emettere la determinazione di conclusione negativa che produce l'effetto della comunicazione di cui all'art. 10-bis (motivi ostativi di competenza del Responsabile del Procedimento ossia del SUAP) ovvero può convocare una Conferenza di servizi in modalità sincrona e simultanea, entro il primo giorno lavorativo seguente al nono giorno successivo al termine dei 90 giorni.

Terminato l'iter procedurale qualora la pratica sia completa di tutti gli elementi necessari all'istruttoria, l'Autorità competente provvede a trasmettere al SUAP l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale che esso dovrà :