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Istanza di autorizzazione cogenerazione ad alto rendimento

Ultimo aggiornamento 12-02-2024

Gli impianti di cogenerazione alimentati da fonti convenzionali con potenza termica nominale ≤ 50 MWt sono soggetti ad Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo n. 115/2008 di cui è autorità competente la Provincia ai sensi della L.R. n° 26/2003 e smi. In fondo alla pagina è possibile scaricare il modulo di istanza che dovrà essere presentata con tutti gli allegati richiesti e recante marca da bollo da 16 euro sia in forma cartacea che digitale.

Nel caso di unità di piccola cogenerazione come definite dall' art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 20/2007 (unità di cogenerazione con capacità di generazione installata < 1 MWe) ovvero di potenza termica nominale < 3 MW (art. 27 comma 20 L. n. 99/2009 e ss.mm.ii.), la competenza è dell'Amministrazione Comunale nella quale deve ssere realizzato l'impianto, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

E' fatta salva la possibilità, per questioni di complessità di impianto e di opere connesse, di presentare domanda di autorizzazione unica agli uffici provinciali, ai sensi del d.lgs. 115/2008 e smi, anche per potenze termiche inferiori ai 3MW termici (da gas metano), nei casi da concordare direttamente con gli uffici provinciali.

Nel caso di unità di microcogenerazione, così come definite dall’ articolo 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 20/2007 (un' unità di cogenerazione con capacità massima < 50 kWe), sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare all' Autorità competente (il Comune) ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Qualunque sia il regime autorizzativo sopraccitato scelto, restano ferme le disposizioni attualmente in vigore per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (Parte V) e della D.G.R. Lombardia n° 3934 del 06 agosto 2012: in particolare si ricorda che, dal 19 dicembre 2017, è entrato in vigore il D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 che ha apportato importanti modifiche alle soglie di potenza termica che definiscono, ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e smi, se gli impianti sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico: in particolare, la soglia di potenza termica, per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione a gas naturale, oltre la quale sarà possibile imporre dei precisi limiti alle emissioni scende da 3 MW a 1 MW.

Qui di seguito si riporta il link del nuovo disposto normativo sopraccitato: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/16/17G00197/sg

È stato disposto un periodo transitorio per l’adeguamento degli impianti esistenti alla nuova disciplina, pur essendo le nuove disposizioni in vigore dal 19 dicembre 2017 e le scadenze per "adeguare" le procedure di autorizzazione ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione esistenti sono le seguenti:

- 1° gennaio 2028, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW;
- 1° gennaio 2023, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW.

Fino a tali date gli impianti dovranno quindi rispettare i valori limite previsti dalle autorizzazioni vigenti.

ONERI DI ISTRUTTORIA

Gli oneri sono stabiliti annualmente dall'Amministrazione con apposita delibera provinciale, i cui contenuti sono consultabili a questa pagina.
Gli importi devono essere versati esclusivamente tramite l'applicativo Pago PA, seguendo le indicazioni fornite a questa pagina e avendo cura di indicare nell'apposito campo le informazioni utili all'identificazione della pratica.
 
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
 
Insieme all'istanza, dovranno essere versati gli oneri per le marche da bollo virtuali, relative a:
  • istanza di autorizzazione (pari a 16 euro);
  • decreto di autorizzazione (pari a 16 euro).
Tali importi dovranno essere versati tramite il sistema PagoPA, contestualmente agli oneri d'istruttoria di cui al paragrafo precedente.
 
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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Gli impianti realizzati in aree vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004 sono soggetti ad autorizzazione paesnto imposta di bolloaggistica. Per ulteriori informazioni clicca qui.

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CONFORMITA' DELLE OPERE REALIZZATE AL PROGETTO AUTORIZZATO

Al termine dei lavori di realizzazione del cogeneratore, è fortemente consigliato che il direttore dei lavori predisponga subito l'invio, a questi uffici, del certificato di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto autorizzato (vedasi il modulo da scaricare ed editare disponibile in fondo alla pagina).

 

Per informazioni:
Servizio Aree protette, Energia, Rifiuti
C.so Vittorio Emanuele II, 17 - fax 0372 /406461
e-mail : energia@provincia.cremona.it
Responsabile del Servizio: dott.ssa Barbara Pisaroni
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: