L.116/'14 conversione in Legge del DL 91-14 in materia di bruciatura ramaglie
Ultimo aggiornamento 15-09-2014
Bruciatura delle ramaglie conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Il Parlamento italiano, con legge 116/2014 pubblicata sulla GU n.192 del 20/08/14 - Suppl. Ordinario n. 72, ha approvato definitivamente le modifiche ed integrazioni al d.lg. 152/2006 (Norme in materia ambientale), recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Nel testo del d.lgs. 152/2006 aggiornato, all’art. 182 comma 6 bissi prevede che“….Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10.)
La normativa così aggiornata prevede pertanto la possibilità di bruciare piccoli cumuli di ramaglia, sul luogo di produzione fino a 3 metri steri (metri steri è l'unità di misura di volume usata per la legna ed equivalente ad 1 metro cubo vuoto per pieno) ad ettaro.
E’ vietato bruciare nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, a qualsiasi distanza dai boschi.
Il sindaco o altre amministrazioni (provincia, regione...) intervengono non per permettere la combustione, ma per vietarla per motivi di lotta all'inquinamento o altri.
Resta invariato l’art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione) comma 1, lettera f) , del d.lgs. 152/2006, “ 1 Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:……………………………………. f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) ,paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
Testo del d.lgs. 152/2006 aggiornato:
https://www.normattiva.it/ricerca/semplice