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Impianti pilota di bonifica

Ultimo aggiornamento 30-01-2015

IMPIANTI PILOTA DI BONIFICA

Normativa di riferimento
- Art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato dal DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
- La normativa regionale prevede che siano “esclusi dall’AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza” (DGR N° X / 1840 del 16/05/2014).


Gli impianti pilota di bonifica, dal punto di vista autorizzativo, si ritengono equiparati agli impianti di bonifica. Tali impianti dovranno, pertanto, essere autorizzati nell'ambito del procedimento amministrativo inerente il sito contaminato e, quindi, SONO ESCLUSI DALL'AUA.


Pertanto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, lo scarico delle acque trattate in pubblica fognatura o acque superficiali, la valutazione dell'impatto acustico saranno contestuali all'approvazione e autorizzazione del progetto dell'impianto pilota da parte dell'Ente responsabile del procedimento amministrativo di bonifica (Regione o Comune).

Si invita, quindi, ad inserire tutte le informazioni necessarie all'ottenimento di tali autorizzazioni nel progetto dell'impianto pilota.