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Esclusione dall'obbligo di ottenimento dell'AIA

Ultimo aggiornamento 10-11-2020

Le imprese zootecniche in cui si svolgono le attività di cui ai punti 6.6 a, b, c dell’allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s. m. e che sono dotate di una capacità produttiva (determinata come numero massimo di posti potenzialmente disponibili) superiore a una delle soglie di assoggettamento alle norme in materia di IPPC, ma in cui viene stabilmente allevato un numero di capi inferiore alle soglie stesse, può avvalersi della disciplina emanata dalla Regione Lombardia con la sua circolare in data 9/7/2014, prot. n. T1.2014.0031785, ed essere esclusa dall’obbligo di ottenere l’AIA e rispettarne le prescrizioni.

A tal fine, i gestori di installazioni già dotate di AIA devono presentare alla Provincia di Cremona, al Comune e al Dipartimento ARPA territorialmente competenti una dichiarazione di rinuncia all’AIA, utilizzando il modello riportato al termine di questa pagina, che deve essere corredato dei documenti citati come allegati; al termine del procedimento, l’Autorità competente comunica di prendere atto della rinuncia e obbliga il gestore a presentare telematicamente entro il 31/1 di ogni anno ai 3 Enti competenti copia del registro di stalla (o del documento individuato dall’Autorità competente che assolva la stessa funzione) relativa all’anno precedente. Qualora tale obbligo non sia sistematicamente assolto entro il termine fissato, l’Autorità competente ha la facoltà di avviare d’ufficio il procedimento di rilascio di una nuova AIA, con spese a carico dell’impresa zootecnica, che non potrà essere oggetto di rinuncia, salvo che la capacità produttiva dell’installazione venga strutturalmente ridotta al di sotto delle soglie di assoggettamento alle norme in materia di IPPC. Con distinta domanda i gestori devono contemporaneamente richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, alla Provincia di Cremona l’adesione all’autorizzazione generale per le attività in deroga di cui alla D.G.R.L. 18/7/2012, n. 3792 o l’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13/3/2013, n. 59.

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