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Nuove concessioni, rinnovi e varianti

Ultimo aggiornamento 07-11-2023

Chiunque intenda derivare acque pubbliche superficiali, deve presentare idonea domanda di concessione alla Provincia di Cremona, corredandola di opportune relazioni tecniche.

La Provincia di Cremona cura l'istruttoria e rilascia le concessioni di piccole derivazioni di acqua superficiale; per quanto riguarda invece le grandi derivazioni, la Provincia di Cremona cura l'istruttoria mentre il provvedimento di concessione è rilasciato dalla Regione Lombardia.

Qualora il concessionario intenda variare le condizioni fissate nella concessione (esempio: modifica degli usi, aumento del volume di prelievo, variazione numero opere di presa, ecc...) deve chiedere la variante alla concessione vigente.

Nella finestra temporale intercorrente tra 2 anni e 6 mesi prima della scadenza della concessione, qualora oltre questo termine persistano i fini della derivazione, il concessionario deve presentare domanda di rinnovo della concessione.

Nel caso di progetti sottoposti a Valutazione Impatto Ambientale la Concessione/Autorizzazione sarà rilasciata all'interno del Provvedimento Autorizzatorio Unico come previsto dall'art 27 bis del D.lgs 152/2006.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA 2016), approvato con D.G.R.L. 31 luglio 2017 - n. X/6990, si forniscono le seguenti istruzioni, da rispettare ai fini della corretta presentazione delle domande.

Qualora la domanda di concessione comporti la creazione di sbarramenti su corpi idrici naturali o artificiali se classificati “acque di pregio ittico” o “acque di pregio ittico potenziale ” dal Piano ittico provinciale, il richiedente deve produrre il progetto di una struttura idonea a consentire la risalita e il libero spostamento delle specie ittiche (completa del relativo cronoprogramma di realizzazione), ovvero specificare con dettagliate argomentazioni tecniche, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del PTUA 2016, l’incompatibilità della realizzazione di qualsiasi struttura finalizzata a consentire la risalita della fauna ittica con il mantenimento dei requisiti di sicurezza idraulica e strutturale delle opere e/o con la morfologia dei luoghi, che dovrà essere corredata da una proposta di misure di compensazione (adeguatamente definita anche in termini progettuali). L’elenco dei corpi idrici artificiali classificati “acque di pregio ittico” o “acque di pregio ittico potenziale ” dal Piano ittico provinciale è riportato fra gli allegati alla presente pagina.

I progetti di nuove opere in alveo devono essere elaborati in coerenza con le indicazioni riportate nel Quaderno della Ricerca della Regione Lombardia n. 125/2011 – Interventi idraulici ittiocompatibili: linee guida.

Quando la derivazione riguarda corpi idrici interessati da stazioni della rete di monitoraggio gestita da ARPA Lombardia, il richiedente deve produrre, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del PTUA, una relazione tecnica con cui deve essere dimostrato che la realizzazione dell'opera di derivazione e la sua gestione non sono destinate ad interferire con la salvaguardia dell'integrità e della funzionalità delle stazioni della rete di monitoraggio, descrivendo gli impatti attesi (in un intorno di almeno 200 m dalle stazioni di monitoraggio qualitativo e, a prescindere dalla distanza, per tutte le opere o gli interventi che possono interferire con le stazioni di monitoraggio quantitativo) nonchè le misure o accorgimenti tecnici atti ad annullare tali impatti.

I progetti, la cui realizzazione implica l'alterazione dello stato idromorfologico dei corpi idrici, devono essere corredati da una valutazione dell'entità di tale alterazione, condotta utilizzando idonei criteri di valutazione dello stato idromorfologico applicati alle condizioni ex ante ed ex post intervento, quali ad esempio gli indici previsti dal metodo IDRAIM (sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua).

Per quanto riguarda le istanze di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico si informa che:
- l'istruttoria relativa a diversi progetti relativi alla medesima derivazione sarà condotta, ai sensi dell’Art. 45, comma 1, lett. c, prediligendo la soluzione che preveda la realizzazione di opere di presa, adduzione, condotta, utilizzazione e restituzione interrate o che offra le migliori condizioni di rilascio negli alvei in relazione allo stato del corpo idrico: pertanto la relazione tecnica deve elencare tutte le condizioni di rilascio favorevoli e sfavorevoli, relative alla scelta progettuale effettuata, proponendone una quantificazione oggettiva;

- qualora la derivazione sia richiesta per l'uso forza motrice, l'istruttoria relativa a diversi progetti relativi alla medesima derivazione sarà condotta, ai sensi dell’Art. 45, comma 1, lett. d, prediligendo quello che prevede lo sfruttamento di salti idraulici già esistenti negli alvei (senza incremento della loro discontinuità idromorfologica) e la realizzazione di opere idonee a favorire la migrazione dell'ittiofauna in relazione agli obiettivi di tutela ittica per i diversi tratti di corso d'acqua.

Le domande devono essere trasmesse mediante l'applicativo regionale S.I.P.I.U.I. raggiungibile al sito www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/. Per maggiori informazioni contattare il numero verde 800.318.318 da rete fissa o 02/32323325 da rete mobile o inviare una mail ad assistenza-sipiui@lispa.it

Sarà necessario provvedere anche all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo relativa all'atto autorizzativo mediante il versamento di 16,00 € che verrà richiesto in fase di istruttoria.

Qualora la concessione sia relativa all'uso irriguo di acqua in agricoltura e soggetta agli obblighi di cui al D.M. del 31/07/2015 e alla D.G.R.L. n. 6035 del 19/12/2016, si riportano in allegato le modalità operative per la trasmissione al Sistema Informativo Nazionale Sigrian dei dati di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e del rilascio alla circolazione sotterranea.

Qualora la concessione sia relativa all'uso irriguo di acqua in agricoltura e soggetta agli obblighi di cui al D.M. del 31/07/2015 e alla D.G.R.L. n. 6035 del 19/12/2016, si riportano in allegato le modalità operative per la trasmissione al Sistema Informativo Nazionale Sigrian dei dati di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e del rilascio alla circolazione sotterranea.
Poichè l’art. 20, comma 3, del Regio Decreto n. 1775/33 (richiamato dall’art. 31 del Regolamento Regionale n. 2/2006) stabilisce che le utenze d’acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, si trasferiscono, in caso di trapasso del fondo, al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario, nell’ambito dell’istruttoria sulle domande di concessione ad uso irriguo i richiedenti devono anche produrre il titolo in base a cui vengono condotti i terreni interessati dall’irrigazione.
Se i richiedenti la concessione sono i proprietari dei terreni, la durata della concessione potrà arrivare a 40 anni, ovvero al massimo previsto dalle norme di settore.
Per tutti gli altri richiedenti la concessione avrà la stessa durata del titolo prodotto (eventualmente anche sino al massimo previsto dalla norma) e verranno comunque applicati l’art. 31 del citato Regio Decreto 1775/33 e l’art. 30, comma 6, del R. R. 2/2006, i quali stabiliscono che alla scadenza degli usi irrigui, a qualsiasi titolo esercitati, sia negato il rinnovo della concessione d’acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: