Bonifiche siti contaminati
Ultimo aggiornamento 01-12-2023
La normativa assegna alla Provincia un compito di controllo e verifica in merito agli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati (art. 197 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
L'attività della Provincia si espleta mediante:
- conduzione attività istruttoria;
- rilascio di parere riguardo ai progetti d'intervento, in sede di Conferenza dei Servizi convocata dal comune competente o dalla Regione;
- controllo e verifica dell'esecuzione dei progetti approvati;
- rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.
Da sottolineare che la normativa regionale attribuisce al Comune le funzioni operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti contaminati, che ricadono nell'ambito del territorio di un solo comune (art. 5 della L.R. 27/12/06, n. 30).
Bonifica siti contaminati e abbandono rifiuti
Và sottolineata la differenza tra la bonifica dei siti contaminati (prevista dal Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e la rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell'art. 192 del medesimo decreto - divieto di abbandono).
In caso di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo è infatti necessario, innanzitutto, provvedere alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto conferimento ad impianto autorizzato.
Una volta rimossi i rifiuti, si dovrà accertare (mediante indagine delle matrici ambientali) se si è verificata una contaminazione del suolo ai sensi del Titolo V .
Solo in caso di accertato superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, si attiverà la procedura di bonifica ai sensi dell'art. 242.