Modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
Ultimo aggiornamento 07-12-2023
L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita di norma in 30 giorni salvo diversa pattuizione tra le parti.
L’obbligo per le PA di pubblicare tale indice è stato introdotto dal d. lgs. 33/2013, relativo al riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, e poi modificato dal DL 66/2014.
Tale indicatore è utile ai fini del monitoraggio dei tempi medi di pagamento da parte delle PA. In proposito, si ricorda che il DL 66 ha rafforzato l’impianto sanzionatorio collegato ai ritardi di pagamento già previsto dal d. lgs. 231/2002, come modificato dal d. lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva Late Payment.
In particolare, il DL ha previsto il blocco delle assunzioni per le PA che registrino tempi medi di pagamento superiori a quelli previsti dalla direttiva Late Payment (di norma 30 giorni) di 60 a partire dal 2015.
Il DL 66/2014 prevede una nuova modalità e tempi di calcolo dell’indicatore: la somma dei giorni effettivi di pagamento per ciascuna fattura ricevuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale - ossia quelli intercorsi tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento compresi i festivi - deve essere moltiplicata per l’importo complessivo dovuto (inclusi oneri, imposte, tasse e dazi). Tale valore deve poi essere rapportato agli importi effettivamente pagati dalla PA nel periodo di riferimento.
Negli anni precedenti l'indicatore di tempestività veniva calcolato come media dei giorni utilizzati per effettuare i pagamenti.
L’indice annuale è pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; a partire dal 2015 è previsto anche un indice trimestrale da pubblicare entro il trentesimo giorno della conclusione del trimestre a cui si riferisce.
A partire dal terzo trimestre 2015, adeguandosi a quanto prescritto dalla circolare n. 22 del 22 luglio 2015 del MEF, nel calcolo del totale dei pagamenti effettuati viene scorporato l'importo dell'IVA esposta dai fornitori versata direttamente all'Erario ai sensi della normativa in tema di split payment.
Il Dpcm 22/9/14 consente alle Pa di dare attuazione all’obbligo di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall’articolo 33, comma 1 del Dlgs 33/13, così come modificato dal Dl 66/14. La norma citata prevede:
- la pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”;
- a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.
L’articolo 9 del Dpcm disciplina le modalità di calcolo dell’indicatore di tempestività dei
pagamenti. Queste modalità devono essere seguite sia nel calcolo dell’indicatore annuale, sia nel calcolo di quello trimestrale.
L’indicatore va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo
corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di
scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Il decreto, poi, chiarisce quali sono le modalità di definizione delle informazioni necessarie per il calcolo dell’indicatore. Occorre innanzitutto individuare le transazioni commerciali che rientrano nel calcolo dell’indicatore. Queste sono intese come i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Nel calcolo dei tempi:
- a. per “giorni effettivi”, si intendono tutti i giorni da calendario, compresi i festivi. Dal calcolodell’indicatore vanno esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso;
- b. per “data di scadenza”, si intende il termine entro il quale la fattura (o la richiesta equivalente di pagamento) deve essere pagata, ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 231/2002 (30/60 gg.);
- c. per “data di pagamento”, si intende la data effettiva di pagamento del fornitore, coincidente con la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria.
L’”importo dovuto” costituisce la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di
pagamento, e comprende le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.