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Rendicontazione sull'utilizzo dei proventi relativi al Codice della strada

Ultimo aggiornamento 08-01-2024

L'art. 142 comma 12 quater del d.lgs 285/1992  prevede per tutti gli Enti locali l'obbligo di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ogni anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente. Con decreto del MIT di concerto con il Ministero dell'Interno del 30/12/2019 sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo.

Le modifiche apportate al citato art. 142 dal d.l. 121/2021, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 156/2021, hanno introdotto l'obbligo, in capo all'Ente locale, di publicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito istituzionle entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Ministero dell'Interno pubblicherà, a sua volta, sul proprio sito internet istituzionale, a decorrere dal 1 luglio 2022 le medesime relazioni pervenute dagli enti locali tramite il seguente  collegamento informatico: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/38

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