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Convenzioni art. 14

Ultimo aggiornamento 15-10-2026

ATTENZIONE: nel caso in cui il datore di lavoro sia soggetto a verifica di ottemperanza ex art. 17 L. 68/1999, ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 28 gennaio 2021, n. 860, non può ritenersi idonea all’adempimento degli obblighi in materia la mera presentazione al Servizio del Collocamento Mirato dell’istanza di stipula della convenzione. La convenzione deve essere stipulata prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara

Le Convenzioni art. 14 sono uno degli strumenti a disposizione delle imprese private per adempiere agli obblighi del collocamento mirato previsti dalla Legge n. 68/1999.

Sottoscrivendo tale accordo, un’impresa soggetta agli obblighi di legge, si impegna ad affidare una commessa di lavoro o servizi ad una cooperativa sociale di tipo B, o ad un'impresa sociale, che, per l’esecuzione dell’incarico, impiegherà propri dipendenti con disabilità particolarmente fragili. L’impresa committente potrà, in tal modo, conteggiare tali lavoratori a copertura di una parte dei propri obblighi assunzionali e inserirli direttamente nel proprio prospetto informativo. Tale accordo potrà avere una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni.

Dal 2021 è in vigore in provincia di Cremona il nuovo schema di Convenzione Quadro per la stipula di tali convenzioni, approvato da Regione Lombardia con DGR n. 2460 del 18/11/2019 e s m.i., che ha, così, uniformato la disciplina a livello regionale.

 

PROCEDURA

Dal 17/06/2025 le proposte di convenzione (incluse le proposte di rinnovo delle convenzioni già in vigore) potranno essere inoltrate solo tramite il Sistema Informativo Unitario Lavoro di Regione Lombardia SIUL-L68, accessibile dal seguente link: https://siul.servizirl.it/.

Si evidenzia, in particolare, che la presentazione dell’istanza andrà compiuta necessariamente dall’azienda committente.

La procedura completa è reperibile consultando il documento “Linee guida procedurali Convenzioni art. 14”, scaricabile dalla presente pagina, la cui consultazione dovrà essere parallela al Manuale Siul-L68 “Richiesta di convenzioni L68/99”, sempre scaricabile dalla presente pagina e reperibile da Siul_L68, sezione “Supporto” in alto a destra.

Si puntualizza che per la presentazione delle istanze l'azienda e la cooperativa dovranno apporre la firma digitale in formato P7M.

 

SOGGETTI CHE POSSONO STIPULARE LA CONVENZIONE

N.B.: per entrambi i soggetti è necessario dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, contrattuali dei dipendenti. In fase di istruttoria, pertanto, potrà essere controllata la regolarità del DURC.

 

I LAVORATORI COINVOLTI

Lo scopo di questo tipo di accordo è incentivare l’integrazione lavorativa di persone con disabilità particolarmente fragili, principalmente si tratta di persone:

Il contratto iniziale deve avere una durata di almeno 12 mesi e un orario settimanale almeno superiore al 50% dell’orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato (salvi casi particolari).

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: