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Convenzioni art. 14

Ultimo aggiornamento 04-08-2025

Le Convenzioni art. 14 sono uno degli strumenti a disposizione delle imprese private per adempiere agli obblighi del collocamento mirato previsti dalla Legge n. 68/1999.

Sottoscrivendo tale accordo, un’impresa soggetta agli obblighi di legge, si impegna ad affidare una commessa di lavoro o servizi ad una cooperativa sociale di tipo B, o ad un'impresa sociale, che, per l’esecuzione dell’incarico, impiegherà propri dipendenti con disabilità particolarmente fragili. L’impresa committente potrà, in tal modo, conteggiare tali lavoratori a copertura di una parte dei propri obblighi assunzionali e inserirli direttamente nel proprio prospetto informativo. Tale accordo potrà avere una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni.

Dal 2021 è in vigore in provincia di Cremona il nuovo schema di Convenzione Quadro per la stipula di tali convenzioni, approvato da Regione Lombardia con DGR n. 2460 del 18/11/2019 e s m.i., che ha, così, uniformato la disciplina a livello regionale.

 

PROCEDURA

Dal 17/06/2025 le proposte di convenzione (incluse le proposte di rinnovo delle convenzioni già in vigore) potranno essere inoltrate solo tramite il Sistema Informativo Unitario Lavoro di Regione Lombardia SIUL-L68, accessibile dal seguente link: https://siul.servizirl.it/siul-l68/ .

Si evidenzia, in particolare, che la presentazione dell’istanza andrà compiuta necessariamente dall’azienda committente.

La procedura completa è reperibile consultando il documento “Linee guida procedurali Convenzioni art. 14”, scaricabile dalla presente pagina, la cui consultazione dovrà essere parallela al Manuale Siul-L68 “Richiesta di convenzioni L68/99”, sempre scaricabile dalla presente pagina e reperibile da Siul_L68, sezione “Supporto” in alto a destra.

Si puntualizza che per la presentazione delle istanze l'azienda e la cooperativa dovranno apporre la firma digitale in formato P7M.

 

SOGGETTI CHE POSSONO STIPULARE LA CONVENZIONE

 

I LAVORATORI COINVOLTI

Lo scopo di questo tipo di accordo è incentivare l’integrazione lavorativa di persone con disabilità particolarmente fragili, principalmente si tratta di persone:

Il contratto iniziale deve avere una durata di almeno 12 mesi e un orario settimanale almeno superiore al 50% dell’orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato (salvi casi particolari).

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: