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Nulla osta per l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste L. 68/99

Ultimo aggiornamento 26-11-2025

A COSA SERVE IL NULLA OSTA

Il nulla osta è necessario per l'assunzione di lavoratori con disabilità di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 o appartenenti alle altre categorie protette di cui all'art. 18, a copertura della relativa quota di riserva e in ottemperanza degli obblighi assunzionali previsti dalla medesima legge.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione (scopertura) e prima di effettuare l'assunzione. Per i datori del settore pubblico vedasi la pagina dedicata.

UFFICIO COMPETENTE E TERMINI

La competenza a trattare le richieste è in capo all'Ufficio per il Collocamento mirato territorialmente competente per la sede operativa del datore di lavoro.

La richiesta viene generalmente evasa entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta sul sistema informativo regionale SIUL-L68. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Dal 17 giugno 2025 la richiesta di nulla osta deve essere effettuata esclusivamente in via telematica tramite il Sistema Informativo Unitario Lavoro di Regione Lombardia SIUL-L68, accedendo con credenziali SPI, CIE o CNS al link https://siul.servizirl.it/siul-l68/

Gli utenti già abilitati ad operare sul sistema informativo regionale SIUL COB sono automaticamente abilitati ad operare su SIUL-L68.

Non saranno dunque accettate richieste pervenute tramite e-mail o PEC.

CRITERI GENERALI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Per poter computare il lavoratore nella quota di riserva ex Legge n. 68/1999, e dunque rilasciare il nulla osta, il rapporto di lavoro deve avere una durata minima di 6 mesi (almeno 181 giorni).

CASI PARTICOLARI

Le assunzioni con contratto a tempo parziale consentono di coprire una unità intera della quota d'obbligo a condizione che l'orario di lavoro settimanale concordato con il lavoratore sia superiore alla metà dell'orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro privato proceda all'inserimento di un lavoratore con disabilità attraverso un contratto di somministrazione, il nulla osta dovrà essere richiesto dall'Agenzia per il lavoro (art. 34 comma 3 D.Lgs. n. 81/2015). Per computare il lavoratore nella propria quota di riserva, l'azienda utilizzatrice dovrà procedere con la richiesta di computo, a condizione che la missione abbia durata minima di 12 mesi (continuativi).

Se l'assunzione avviene nel quadro di una Convenzione ex art. 14 D.Lgs. n. 276/2003, la durata del rapporto di lavoro dovrà essere di almeno 12 mesi.

I datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15-35 unità (conteggiabili nella base di computo) possono computare nella quota d'obbligo un lavoratore con disabilità come unità intera, indipendetemente dall'orario di lavoro, purché la percentuale di invalidità sia almeno pari al 51%.

SUPPORTO TECNICO

CONTATTI PER LA PRATICA AMMINISTRATIVA

RIFERIMENTI NORMATIVI

 Vedi la scheda procedimento