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Procedura e modulistica

Ultimo aggiornamento 31-05-2024

Avvio della procedura

L’impresa deve avviare la procedura mediante una comunicazione scritta inviata alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio. La comunicazione di avvio della procedura deve essere al   competente regionale, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. Per Regione Lombardia la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo va trasmessa tramite l’applicativo VertenzeOnLine.

Nella comunicazione di avvio l’impresa deve dare indicazioni su:

  • i motivi che determinano la situazione di eccedenza;
  • i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione di eccedenza;
  • il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente;
  • i tempi di attuazione dei licenziamenti;
  • le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della procedura.

Fase di consultazione sindacale

Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di avvio, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e/o delle rispettive associazioni, si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di attuazione di misure alternative al licenziamento. La fase sindacale deve esaurirsi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa (il termine è ridotto della metà se i lavoratori in esubero sono meno di 10).

Conclusa la consultazione sindacale, l’impresa o le organizzazioni sindacali devono dare comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo al competente regionale o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. Per Regione Lombardia la comunicazione sull’esito della fase sindacale va trasmessa tramite l’applicativo VertenzeOnLine.

Se le parti hanno raggiunto un accordo nella fase sindacale, la procedura si conclude e il datore di lavoro può intimare i licenziamenti.

Comunicazioni sui licenziamenti (ex. art. 4 comma 9, L. 223/1991)

Esperita la procedura di licenziamento collettivo, il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare i lavoratori comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. 

Entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto del nominati del luogo di residenza,  della  qualifica,  del  livello  di inquadramento dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di  cui  all'articolo  5,  comma  1, L. 223/1991  devono essere comunicati per iscritto dal datore di lavoro al competente ufficio, ai sensi dell’art. 4, comma 9 della Legge 223/1991.

In Regione Lombardia le comunicazioni ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 devono essere inviate esclusivamente ai competenti uffici della Provincia o della Città Metropolitana di Milano in cui è situata l’unità produttiva interessata alla procedura di licenziamento collettivo. Se i lavoratori fanno capo ad unità produttive dislocate in più province del territorio lombardo, le comunicazioni devono essere inviate da parte del datore di lavoro ad ogni Amministrazione Provinciale.

Il datore di lavoro deve utilizzare lo schema di modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che contiene:

  1. Il possesso del requisito occupazionale di cui all’art.1, comma 1, della L.223/91 nel semestre antecedente l’avvio della procedura (più di 15 dipendenti);
     
  2. l’indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art.5, comma 1, della L.223/91 (carichi di famiglia, anzianità di servizio, esigenze tecnico-produttive ed organizzative ecc.) ad eccezione della causale “cessazione di attività”;
     
  3. nel licenziare i lavoratori è stato garantito il rispetto dell’art. 6 comma 5 bis della L.236/93 (Tale dichiarazione dovrà essere prodotta esclusivamente in caso di mancato accordo tra le parti per la causale “riduzione di personale”).

Contestualmente alla dichiarazione, devono essere trasmessi da parte del datore di lavoro i seguenti documenti: 

  1. scheda “azienda” debitamente timbrata e firmata dal legale rappresentante;
     
  2. schede “lavoratori” licenziati debitamente timbrate e firmate dal legale rappresentante (ciascuna Amministrazione provinciale dovrà ricevere solo le schede dei dipendenti che prestavano attività lavorativa in una o più unità produttive ubicate nel proprio ambito territoriale);
     
  3. copia dell’accordo sindacale o copia del verbale di esame congiunto in sede pubblica;
     
  4. estremi degli eventuali Decreti Ministeriali di concessione del trattamento C.I.G.S.

Se i licenziamenti dei lavoratori avvengono in periodi differenti, il datore di lavoro trasmette la prima volta tutta la documentazione sopraindicata; nelle comunicazioni relative ai licenziamenti intervenuti in epoca successiva, produrrà solo i documenti di cui ai punti 2), 4) e 5).

 

Indirizzi utili

Provincia di Cremona  - Settore Lavoro e Formazione
Unità Operativa per la Mobilità

Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
- Nardi Oriana, tel. 0372 406546
- Portesani Giuseppe, tel. 0372 406535
PEC: protocollo@provincia.cr.it
e-mail: ufficiopolitichelavoro@provincia.cremona.it


Si rimanda alla documentazione in allegato per la descrizione analitica dell'iter procedurale.

Allegati: