Vai al contenuto della pagina

Normativa

Ultimo aggiornamento 30-11-2023

La Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. ”Legge Fornero”) ha modificato e abrogato in modo sostanziale la normativa inerente alla procedura di mobilità ex lege 223/91.

Dalla sua entrata in vigore, è stato eliminato il riferimento alla “procedura di mobilità” sostituito dalla “procedura di licenziamento collettivo” e l’espressione “collocare in mobilità” modificata in “licenziare”.

A decorrere dal 01/01/2017, l’art. 2 comma 71 della L.92/12 ha introdotto sostanziali modifiche poiché ha abrogato diverse disposizioni previste dalla L. 223/91 ed, in particolare, gli artt. 6 (Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l’Impiego), 7 (Indennità di mobilità), 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilità) e 9 (Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità).

Con riferimento alla L.223/91 sono invece rimasti in vigore l’art. 4, i commi da 1 a 3 dell’art. 5 e l’art. 24, disposizioni che si riferiscono all’attivazione e conclusione delle procedure di licenziamento collettivo.