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Decreto Flussi 2023-2025

Ultimo aggiornamento 12-01-2024

Ai sensi dell’art 22 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs 286/1998), il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura, deve verificare presso il Centro per l’Impiego competente per comune che non vi siano altri lavoratori e lavoratrici già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore o la lavoratrice da paesi non comunitari.

A tale riguardo si precisa che al fine di snellire le procedure, l’assenza di comunicazioni da parte del Centro per l’Impiego competente nel termine di 15 giorni lavorativi produce gli stessi effetti dell’attestazione di indisponibilità, consentendo quindi al datore di lavoro di procedere alla richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico della Prefettura.
Per tale ragione i CpI non procederanno più a rilasciare ai datori di lavoro richiedenti l’attestazione di indisponibilità ma invieranno loro una e-mail che attesta la data di ricezione della domanda da cui iniziano a decorrere i 15 giorni lavorativi di cui sopra. 

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