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Convenzioni art. 11

Ultimo aggiornamento 22-12-2023

La Convenzione ex art. 11 legge 68/1999 viene stipulata tra la Provincia di Cremona e un datore di lavoro, privato o pubblico, e offre la possibilità di pianificare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso la presentazione di un programma occupazionale, a copertura totale o parziale della quota di riserva.

L’attivazione dell’azienda, al fine di stipulare una Convenzione art. 11 che permetta una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti lavorativi, deve avvenire entro 60 giorni dall’insorgenza della scopertura per ottemperare agli obblighi di inserimento.

 

La durata.

La durata e i contenuti della convenzione vengono concordati con la Provincia sulla base del programma occupazionale presentato dal datore di lavoro.

La durata della convenzione decorre dalla data di approvazione della medesima da parte della Provincia, e in ogni caso può essere ricompresa tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 60 mesi (5 anni), con assolvimento annuale del 20% dell’impegno occupazionale complessivo convenuto. La convenzione deve comunque prevedere assunzioni annuali di almeno un soggetto con disabilità.

 

Rideterminare una convenzione già in essere.

La durata e gli obblighi occupazionali possono essere rideterminati dalle parti nei seguenti casi:

 

PER ULTERIORI DETTAGLI E PER CONOSCERE LE PROCEDURE consultare il documento allegato "Linee guida Conv 11 per utenti"

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: