Convenzioni art. 11
Ultimo aggiornamento 20-06-2025
La Convenzione ex art. 11 legge 68/1999 viene stipulata tra la Provincia di Cremona e un datore di lavoro, privato o pubblico, e offre la possibilità di pianificare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso la presentazione di un programma occupazionale, a copertura totale o parziale della quota di riserva.
L’attivazione, del datore di lavoro, al fine di stipulare una Convenzione art. 11 che permetta una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti lavorativi, deve avvenire entro 60 giorni dall’insorgenza della scopertura.
PROCEDURA.
Dal 17/06/2025 le proposte di convenzione (incluse le proposte di rideterminazione delle convenzioni già in vigore) potranno essere inoltrate solo tramite il Sistema Informativo Unitario Lavoro di Regione Lombardia SIUL-L68, accessibile dal seguente link: https://siul.servizirl.it/siul-l68/ .
La procedura completa è reperibile consultando il documento “Linee guida procedurali Convenzioni art. 11”, scaricabile dalla presente pagina, la cui consultazione dovrà essere parallela al Manuale Siul-L68 “Richiesta di convenzioni L68/99”, sempre scaricabile dalla presente pagina e reperibile da Siul_L68, sezione “Supporto” in alto a destra.
- N.B. NUOVE CONVENZIONI: per migliorare il servizio di preselezione offerto ai datori di lavoro si ricorda che la presentazione della proposta di convenzione andrà sempre preceduta da un confronto con il Centro per l’Impiego competente e dalla conseguente compilazione dei due documenti “Programma occupazionale Convenzione art. 11” e “Scheda mansione Convenzione art. 11” scaricabili dalla presente pagina, che andranno sempre caricati nell’apposita sezione “Allegati” di Siul-L68.
- N.B. RIDETERMINAZIONE CONVENZIONI IN VIGORE: prima di presentare la richiesta, prendere contatto con la Provincia per un raccordo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà compilare il documento “Relazione convenzione art. 11”, scaricabile dalla presente pagina, che andrà sempre caricato nell'apposita sezione "Allegati" di Siul.L68.
Per maggiori dettagli procedurali si rimanda alle “Linee guida procedurali per gli utenti esterni”.
DURATA.
La durata e i contenuti della convenzione vengono concordati con la Provincia sulla base del programma occupazionale presentato dal datore di lavoro.
La durata della convenzione in ogni caso può essere ricompresa tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 60 mesi (5 anni), con assolvimento annuale del 20% dell’impegno occupazionale complessivo convenuto. La convenzione deve comunque prevedere assunzioni annuali di almeno un soggetto con disabilità.
RIDETERMINARE UNA CONVENZIONE GIA’ IN ESSERE.
La durata e gli obblighi occupazionali possono essere rideterminati dalle parti nei seguenti casi:
- insorgenza di difficoltà occupazionali ed eventuale conseguente riduzione del numero dei soggetti disabili da assumere;
-
introduzione di modifiche strutturali nell’organizzazione aziendale;
-
compensazione territoriale che incida sull’ambito territoriale provinciale;
-
modifiche all’utilizzo degli ordinari istituti nei termini previsti dalla legge n. 68/1999 e dal D.Lgs. n. 276/2003;
-
incremento della quota di riserva
I CRITERI PER LA STIPULA delle convenzioni ex art. 11 legge n. 68/1999 con la Provincia di Cremona sono stati approvati con Delibera del Presidente n. 162 del 27/11/2023
PER CONOSCERE LE PROCEDURE consultare il documento allegato "Linee guida procedurali Convenzioni art. 11"
Allegati:
- Linee guida procedurali convenzioni art. 11 (File PDF - 70,0Kb)
- Manuale Siul-L68 - Richiesta di convenzione L68-99 (File PDF - 1,5Mb)
- Programma occupazionale Convenzione art. 11 (doc - modificabile) (File DOC - 28,0Kb)
- Programma occupazionale Convenzione art. 11 (pdf - non modificabile) (File PDF - 37,3Kb)
- Relazione Convenzione art. 11 (doc - modificabile) (File DOC - 23,0Kb)
- Relazione Convenzione art. 11 (pdf - non modificabile) (File PDF - 54,6Kb)
- Criteri per la stipula di convenzioni art. 11 (File PDF - 57,9Kb)