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Sospensioni dagli obblighi occupazionali

Ultimo aggiornamento 21-11-2022

Sospensione obblighi Legge 68/99 – nuove indicazioni

Gli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99 sono sospesi nei confronti delle imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni:

In questi primi due casi la sospensione vale per la durata dei programmi contenuti nella richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.

In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti utili per accedere alla sospensione degli obblighi di assunzione, il datore di lavoro può presentare domanda per la concessione di una sospensione temporanea degli obblighi, per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi, il datore di lavoro è tenuto a presentare comunicazione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di sospensione, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

Entro sessanta giorni dalla cessazione del beneficio della sospensione il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere, ai sensi dell'art. 9 c.1 della legge 68/99.

Riferimento: art 4 del DPR 333/00 “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”

 

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