Cosa succede in caso di assenza senza giustificato motivo agli appuntamenti con il Centro per l'Impiego
Ultimo aggiornamento 25-01-2022
Nel caso in cui anche un solo componente del nucleo familiare convocato dal Centro per l’Impiego non si presenti, in assenza di giustificato motivo, al primo appuntamento e/o agli incontri successivi, propedeutici alla stipula del Patto per il lavoro, sono previste le seguenti sanzioni irrogate dall’INPS:
- decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione
- decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione
- decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
Nel caso in cui anche un solo componente del nucleo familiare convocato dal Centro per l’Impiego non si presenti, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’art. 20, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 150/2015 sono previste le seguenti sanzioni irrogate dall’INPS:
- decurtazione di due mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione
- decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
Nel caso in cui anche un solo componente del nucleo familiare convocato dal Centro per l’Impiego non si presenti, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’art. 20, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 150/2015 e dell’art. 9, comma 3, lettera e) della Legge 26/2019 sono previste le seguenti sanzioni irrogate dall’INPS:
- decadenza dalla prestazione.
Si precisa che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 12, della Legge n. 26/2019, il Centro per l’Impiego, per il tramite dei sistemi informatici in dotazione, è tenuto a segnalare all’INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni previste dalla suddetta norma. L’eventuale irrogazione delle sanzioni e il recupero dell’indebito, sono effettuate dall’INPS.