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SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro

Newsletter N.1 2024


Reddito di Cittadinanza - servizi erogati
Il Reddito di Cittadinanza – I servizi erogati dai Centri per l’Impiego provinciali

Una panoramica e un bilancio sulla misura del Reddito di Cittadinanza nell’esperienza dell’attività dei Centri per l’Impiego provinciali (a cura del Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Cremona).


Il Reddito di Cittadinanza (d’ora in avanti, per brevità, “RdC”), introdotto dal Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, è nato come misura nazionale di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

La misura si è conclusa il 31/12/2023 per lasciare posto ad una nuova misura nazionale denominata “Assegno di Inclusione”, approvata con il Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il RdC offriva un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari, associato a un percorso di reinserimento lavorativo e/o di inclusione sociale che i beneficiari dovevano attivare sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

Ne potevano beneficiare i nuclei familiari in possesso di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché economici; era concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali poteva essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 18 mesi.

Per riceverlo era necessario che i componenti cosiddetti “obbligati” rispettassero alcune “condizionalità” che riguardavano, in particolare, il rilascio dell’immediata disponibilità al lavoro e l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e/o all’inclusione sociale che poteva prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi, nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Al rispetto di queste condizioni erano tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentavano un regolare corso di studi; erano, invece, esclusi i componenti del nucleo familiare:

  • titolari della Pensione di cittadinanza,
  • titolari di pensione diretta,
  • di età pari o superiore a 65 anni,
  • disabili (fatta salva la loro possibilità di aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale),
  • occupati con reddito sopra-soglia (€ 8.174,00 per il lavoro subordinato e 5.500,00 per il lavoro autonomo),
  • frequentanti con regolarità un corso di studi (scuola secondaria di secondo grado, corso di formazione professionale o IeFP, corsi post diploma IFTS o ITS, istruzione terziaria, corso di specializzazione o di dottorato).

Potevano, inoltre, essere esonerati i componenti del nucleo familiare:

  • con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti,
  • che frequentavano corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale,
  • occupati con reddito sotto-soglia che lavoravano più di 20 ore settimanali,
  • che si trovavano in condizioni di salute tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo,
  • impegnati in un tirocinio extracurriculare.

I beneficiari venivano convocati:

  • dai Centri per l’Impiego (d’ora in avanti, per brevità, “CpI”), per stipulare il Patto per il Lavoro, se nella famiglia almeno un componente era in possesso di almeno uno tra questi requisiti:
    • assenza di occupazione da non più di due anni;
    • beneficiario di NASpI o DISColl o che ne aveva terminato la fruizione da non più di un anno;
    • aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i CpI;
  • dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri casi.

I CpI provinciali, pertanto, hanno gestito le attività di convocazione e presa in carico dei beneficiari di RdC di propria competenza, inizialmente con il supporto dei 16 Navigator assegnati alla Provincia di Cremona e successivamente con il personale assunto attraverso il Piano di potenziamento dei CpI.

Dall’avvio del programma, ai CpI provinciali sono stati notificati complessivamente 9.693 beneficiari di RdC, di cui il 54% donne e il 36% giovani di età compresa tra 18 e 29 anni.

Conteggio di genere

Gli operatori dei CpI hanno:

  • erogato complessivamente 10.169 servizi,
  • proceduto ad escludere 1.699 beneficiari e ad esonerarne altri 900 dagli obblighi di attivazione delle politiche attive per il lavoro,
  • comunicato alle autorità competenti 409 eventi di condizionalità (1) potenzialmente idonei a comportare la decadenza dal RdC, a seguito di mancata presentazione agli appuntamenti senza un giustificato motivo.

Con riferimento all’analisi degli esiti occupazionali dei beneficiari RdC che hanno ricevuto almeno uno dei servizi dei CpI, si evidenzia che entro 12 mesi dalla data di erogazione del servizio stesso sono stati attivati complessivamente 1.826 rapporti di lavoro di cui:

  • 241 a tempo indeterminato (13,2%)
  • 1447 a tempo indeterminato (79,2%)
  • 112 tirocini (6,2%)
  • 26 altro (collaborazione, lavoro autonomo, …) (1,4%)

(1) - Il meccanismo di condizionalità, disciplinato dal D.Lgs n. 150/2015, prevede che una persona che riceve un sostegno al reddito (NASpI/DIS-COLL) si impegni e partecipi alle misure di politica attiva del lavoro e/o accetti offerte di lavoro congrue, pena la riduzione o perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione.



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