Comunicazione circa l'indicazione di Ente del Terzo Settore nella denominazione sociale.
A seguito di segnalazioni pervenute allo scrivente Ufficio, con la presente si precisa quanto segue.
Data di pubblicazione: 23 maggio 2025 in "RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"
L’utilizzo dell’indicazione di Ente del Terzo Settore (ETS), di Associazione di Promozione Sociale (APS) o di Organizzazione di Volontariato (OdV) costituisce una prerogativa esclusiva degli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
All’uopo, si rammenta quanto previsto dall’art. 91, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), il quale così dispone:
“Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di Ente del Terzo Settore, di Associazione di Promozione Sociale o di Organizzazione di Volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità. ”
Si è in attesa delle disposizioni ministeriali rispetto alla procedura e agli strumenti per dar seguito a quanto previsto dalla succitata norma.
Allegati:
- Comunicazione circa lindicazione di Ente del Terzo Settore nella denominazione sociale (Pdf - 99,1Kb)
dr. Cristian Pavanello
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