Enti già dotati di personalità giuridica
Ultimo aggiornamento 01-10-2026
L'art. 17 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (integrato dal D.M. 13 gennaio 2026, n. 2) disciplina l'iscrizione al RUNTS degli Enti già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (art. 22, comma 1-bis del Codice del Terzo Settore)
Chi può presentare la domanda?
La domanda di iscrizione deve essere presentata dal Notaio entro 20 giorni dal ricevimento del verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o di una fondazione o di un comitato, già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, di richiedere l'iscrizione al RUNTS.
Quali documenti occorre allegare alla domanda?
Analogamente a quanto disposto dall'art. 16 per gli Enti di nuova costituzione, alla domanda di iscrizione debbono essere allegati:
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l'atto costitutivo (in caso di insussistenza del documento o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, l'Ente può depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il cui Modello si rende disponibile in calce alla presente pagina);
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lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
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in caso di affiliazione ad una rete associativa o ad altro Ente del Terzo Settore, una attestazione di adesione al medesimo rilasciata dal Rappresentante Legale di quest'ultimo (ove l'Ente risulti affiliato a più enti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuno di essi).
Quali sono i dati minimi che devono risultare dall'istanza?
Parimenti, dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata devono risultare:
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le informazioni e i documenti previsti dall'art. 8 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (integrato dal D.M. 13 gennaio 2026, n. 2);
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l'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo (somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni), ai sensi dell'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore. Del patrimonio vanno specificati entità, composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità, ai sensi del citato art. 22, comma 4, con l'ulteriore precisazione che:
- in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria o da assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente (salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del Notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lett. b) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147);
- in caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, la sua consistenza deve risultare dalla relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Nel caso in cui l'Ente sia dotato di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale ovvero se l'Ente sia soggetto a revisione legale, la relazione giurata di cui all'art. 22, comma 4 del Codice potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, anch'essa aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti il ricevimento del verbale da parte del Notaio, purché l'istanza sia presentata dal Notaio stesso nel termine di 20 giorni dal ricevimento, completa della relazione sottoscritta dal revisore che ne attesta la corretta compilazione (v. sez. 2 della Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
L'iscrizione, in tal caso, determina l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis del Codice e la contestuale sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS.
Allegati:
- Fac-simile_Dichiarazione_sostitutiva_atto_di_notorieta (File ODT - 27,4Kb)
