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Enti già dotati di personalità giuridica

Ultimo aggiornamento 01-10-2026

L'art. 17 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (integrato dal D.M. 13 gennaio 2026, n. 2) disciplina l'iscrizione al RUNTS degli Enti già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (art. 22, comma 1-bis del Codice del Terzo Settore)

Chi può presentare la domanda?

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal Notaio entro 20 giorni dal ricevimento del verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o di una fondazione o di un comitato, già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, di richiedere  l'iscrizione al RUNTS.

Quali documenti occorre allegare alla domanda?

Analogamente a quanto disposto dall'art. 16 per gli Enti di nuova costituzione, alla domanda di iscrizione debbono essere allegati:

Quali sono i dati minimi che devono risultare dall'istanza?

Parimenti, dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata devono risultare:

L'iscrizione, in tal caso, determina l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis del Codice e la contestuale sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS.

Allegati: