Enti già iscritti al RUNTS che intendano acquisire personalità giuridica
Ultimo aggiornamento 11-09-2026
L'art. 18 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (integrato dal D.M. 13 gennaio 2026, n. 2) disciplina l'ottenimento della personalità giuridica da parti degli Enti già isritti nel RUNTS che ne siano privi.
Chi può presentare la domanda?
La domanda di variazione è presentata dal Notaio entro 20 giorni dal ricevimento del verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione non riconosciuta, già iscritta al RUNTS, di ottenere la personalità giuridica.
Quali documenti occorre allegare alla domanda?
Alla pratica di variazione debbono essere allegati:
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lo statuto (adeguato secondo le disposizioni di legge) registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
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in caso di affiliazione ad una rete associativa o ad altro Ente del Terzo Settore, una attestazione di adesione al medesimo rilasciata dal Rappresentante Legale di quest'ultimo (ove l'Ente risulti affiliato a più enti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuno di essi).
Quali sono i dati minimi che devono risultare dall'istanza?
Dall'istanza e dalla documentazione allegata devono risultare:
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le informazioni e i documenti previsti dall'art. 8 del D.M. 106/2020 (integrato dal D.M. 13 gennaio 2026, n. 2);
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l'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore. Del patrimonio vanno specificati entità, composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità, ai sensi del citato art. 22, comma 4, con l'ulteriore precisazione che:
- in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria o da assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente (salvo che la somma venga depositata dul conto corrente dedicato del Notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lett. b) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147);
- in caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, la sua consistenza deve risultare dalla relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Nel caso in cui l'Ente sia dotato di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale ovvero se l'Ente sia soggetto a revisione legale, la relazione giurata di cui all'art. 22, comma 4 del Codice potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, anch'essa aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti il ricevimento del verbale da parte del notaio, purché l'istanza sia presentata dal notaio nel termine di venti giorni dal ricevimento, completa della relazione sottoscritta dal revisore che ne attesta la corretta compilazione (v. sez. 2 della Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
email: runts@provincia.cremona.it
PEC: protocollo@provincia.cr.it
Responsabile del procedimento
dott. Cristian Pavanello
email: cristian.pavanello@provincia.cremona.it
Referenti per l’istruttoria
dott.ssa Mara Bonetta
email: mara.bonetta@provincia.cremona.it
Tel. 0372 406736
dott. Marco Diamanti – Referente per l’istruttoria
email: marco.diamanti@provincia.cremona.it
Tel. 0372 406258
dott. Francesco Azzoni – Referente per l’istruttoria
email: francesco.azzoni@provincia.cremona.it
Tel. 0372 406747
