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Enti di nuova costituzione che intendano acquisire personalità giuridica

Ultimo aggiornamento 01-10-2026

L'art. 16 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (integrato dal D.M. 13 gennaio 2026, n. 2) descrive la procedura riguardante gli Enti di nuova costituzione i quali, con l'iscrizione al RUNTS, intendano acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Codice, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Chi può presentare la domanda?

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal Notaio entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo di un'associazione o di un comitato che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione.

Quali documenti occorre allegare alla domanda?

Alla domanda di iscrizione debbono essere allegati:

Quali sono i dati minimi che devono risultare dall'istanza?

Dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata devono risultare:

L'iscrizione determina in capo all'Ente l'acquisizione della personalità giuridica in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Allegati: