Adempimenti successivi all'iscrizione
Ultimo aggiornamento 18-09-2026
Ottenuta l’iscrizione nel Registro Unico, ciascun Ente del Terzo Settore è tenuto al deposito degli atti e all'aggiornamento delle proprie informazioni, in armonia con quanto previsto dall'art. 20 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106, come integrato dall'art. 8 del D.M. 13 gennaio 2026, n. 2. Gli ETS, più precisamente, sono tenuti a:
- depositare il bilancio di esercizio;
- depositare il bilancio sociale, nel solo caso di superamento del limite di cui all'art. 14 del Codice;
- aggiornare i dati relativi all’iscrizione nel Registro (utilizzando aposita pratica di “Variazione” descritta dal Manuale Utente);
- richiedere la migrazione presso altro Ufficio del RUNTS (in caso di trasferimento della sede legale in altra provincia) o cambio di sezione (es. da APS a ODV);
- ove intendesse ottenere l'accreditamento del 5 per mille, presentare apposita pratica “Cinque per mille” (in calce alla presente pagina, si rende disponibile la Guida Pratica pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Allegati:
- Guida Pratica all'accreditamento del 5 per Mille (File PDF - 1,0Mb)
