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Adempimenti successivi all'iscrizione

Ultimo aggiornamento 18-09-2026

Ottenuta l’iscrizione nel Registro Unico, ciascun Ente del Terzo Settore è tenuto al deposito degli atti e all'aggiornamento delle proprie informazioni, in armonia con quanto previsto dall'art. 20 del  D.M. 15 settembre 2020, n. 106, come integrato dall'art. 8 del D.M. 13 gennaio 2026, n. 2. Gli ETS, più precisamente, sono tenuti a:

Allegati: