Iscrizione al RUNTS
Ultimo aggiornamento 10-09-2026
1. PER GLI ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA
La domanda di iscrizione è presentata secondo le indicazioni contenute nel Manuale Utente reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sono legittimati alla trasmissione dell'istanza:
- il Legale Rappresentante dell’Ente;
- il Legale Rappresentante della Rete Associativa, cui l’ente aderisce, su specifico mandato;
- un Soggetto ‘delegato da Legale Rappresentante’, in forza di delega telematica conferita secondo le indicazioni contenute nel Vademecum pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Alla domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (integrato dal D.M. 13 gennaio 2026, n. 2), debbono essere allegati:
- l'atto costitutivo (n caso di insussistenza del documento o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, l'Ente può depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.);
- lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
- in caso di affiliazione ad una rete associativa o ad altro Ente del Terzo Settore, una attestazione di adesione al medesimo rilasciata dal Rappresentante Legale di quest'ultimo (ove l'Ente risulti affiliato a più enti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuno di essi).
Dalla domanda di iscrizione devono inderogabilmente risultare i seguenti dati:
- l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
- la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
- il codice fiscale;
- l'eventuale partita IVA;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) dell'ente (il quale deve essere riferibile direttamente all’Ente o alla Rete associativa alla quale l’Ente ha dichiarato di essere affiliato e da cui si fa rappresentare);
- almeno un contatto telefonico (fisso o mobile) ad uso dell'Ufficio del RUNTS;
- le eventuali sedi secondarie (non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale);
- la data di costituzione dell'ente;
- la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del Codice;
- la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice;
- il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
- le generalità del Rappresentante Legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all'istanza sono allegate, ad uso dell'Ufficio del RUNTS le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice;
- l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice;
- l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 111;
- la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice;
- (per le ODV e per le APS) il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche (specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione); il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono(9);
- l'indirizzo del sito internet, se disponibile.
2. PER GLI ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE CHE INTENDANO ACQUISIRE PERSONALITÀ GIURIDICA
La domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 16 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106, è presentata dal Notaio entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo di un'associazione o di un comitato che intendano conseguire la personalità giuridica o di una fondazione.
Alla domanda di iscrizione debbono essere allegati:
- l'atto costitutivo (n caso di insussistenza del documento o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, l'Ente può depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.);
- lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- in caso di affiliazione ad una rete associativa o ad altro Ente del Terzo Settore, una attestazione di adesione al medesimo rilasciata dal Rappresentante Legale di quest'ultimo (ove l'Ente risulti affiliato a più enti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuno di essi).
Dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata devono risultare:
- le informazioni e i documenti previsti dall'art. 8 del D.M. 106/2020;
- l'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore. Del patrimonio vanno specificati entità e composizione, oltre alle caratteristiche di liquidità e disponibilità, ai sensi del citato art. 22, comma 4, con l'ulteriore precisazione che:
- in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria o da assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente (salvo che la somma venga depositata dul conto corrente dedicato del Notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lett. b) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147);
- in caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, la sua consistenza deve risultare dalla relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
L'iscrizione determina in capo all'Ente l'acquisizione della personalità giuridica in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
3. PER GLI ENTI GIÀ DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA
La domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106, è presentata dal Notaio entro 20 giorni dal ricevimento del verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o di una fondazione o di un comitato, già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, di richiedere l'iscrizione al RUNTS.
Analogamente a quanto disposto dall'art. 16 per gli Enti di nuova costituzione, alla domanda di iscrizione debbono essere allegati:
- l'atto costitutivo (n caso di insussistenza del documento o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, l'Ente può depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.);
- lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- in caso di affiliazione ad una rete associativa o ad altro Ente del Terzo Settore, una attestazione di adesione al medesimo rilasciata dal Rappresentante Legale di quest'ultimo (ove l'Ente risulti affiliato a più enti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuno di essi).
Parimenti, dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata devono risultare:
- le informazioni e i documenti previsti dall'art. 8 del D.M. 106/2020;
- l'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore. Del patrimonio vanno specificati entità, composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità, ai sensi del citato art. 22, comma 4, con l'ulteriore precisazione che:
- in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria o da assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente (salvo che la somma venga depositata dul conto corrente dedicato del Notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lett. b) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147);
- in caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, la sua consistenza deve risultare dalla relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Nel caso in cui l'Ente sia dotato di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale ovvero se l'Ente sia soggetto a revisione legale, la relazione giurata di cui all'art. 22, comma 4 del Codice potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, anch'essa aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti il ricevimento del verbale da parte del notaio, purché l'istanza sia presentata dal notaio nel termine di venti giorni dal ricevimento, completa della relazione sottoscritta dal revisore che ne attesta la corretta compilazione (v. sez. 2 della Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
