Vai al contenuto della pagina

Iscrizione al RUNTS

Ultimo aggiornamento 10-09-2026

1. PER GLI ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA

La domanda di iscrizione è presentata secondo le indicazioni contenute nel Manuale Utente reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sono legittimati alla trasmissione dell'istanza:

Alla domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (integrato dal D.M. 13 gennaio 2026, n. 2), debbono essere allegati:

Dalla domanda di iscrizione devono inderogabilmente risultare i seguenti dati:

 

2. PER GLI ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE CHE INTENDANO ACQUISIRE PERSONALITÀ GIURIDICA

La domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 16 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106, è presentata dal Notaio entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo di un'associazione o di un comitato che intendano conseguire la personalità giuridica o di una fondazione.

Alla domanda di iscrizione debbono essere allegati:

Dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata devono risultare:

 - in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita    certificazione bancaria o da assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente (salvo che la somma venga depositata dul conto corrente dedicato del Notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lett. b) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147);

 - in caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, la sua consistenza deve risultare dalla relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

L'iscrizione determina in capo all'Ente l'acquisizione della personalità giuridica in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

 

3. PER GLI ENTI GIÀ DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

La domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106, è presentata dal Notaio entro 20 giorni dal ricevimento del verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o di una fondazione o di un comitato, già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, di richiedere  l'iscrizione al RUNTS.

Analogamente a quanto disposto dall'art. 16 per gli Enti di nuova costituzione, alla domanda di iscrizione debbono essere allegati:

Parimenti, dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata devono risultare:

 - in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria o da assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente (salvo che la somma venga depositata dul conto corrente dedicato del Notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lett. b) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147);

 - in caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, la sua consistenza deve risultare dalla relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Nel caso in cui l'Ente sia dotato di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale ovvero se l'Ente sia soggetto a revisione legale, la relazione giurata di cui all'art. 22, comma 4 del Codice potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, anch'essa aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti il ricevimento del verbale da parte del notaio, purché l'istanza sia presentata dal notaio nel termine di venti giorni dal ricevimento, completa della relazione sottoscritta dal revisore che ne attesta la corretta compilazione (v. sez. 2 della Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).