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Cancellazione di parte dal Registro provinciale del Volontariato

Ultimo aggiornamento 28-06-2016

L'organizzazione può essere cancellata dal Registro sia su istanza della medesima.

L'Organizzazione interessata deve obbligatoriamente produrre a questa Provincia copia del verbale con cui l'assemblea dei soci ha stabilito, dopo aver avuto il parere favorevole dall'Agenzia Unica delle o­nlus, a quale altra o­nlus operante nello stesso settore, devolvere il capitale residuato dalla liquidazione dell'organizzazione di volontariato cessata o cancellata dal Registro.

 Vedi la scheda procedimento