Cancellazione di parte dal Registro provinciale del Volontariato
Ultimo aggiornamento 28-06-2016
L'organizzazione può essere cancellata dal Registro sia su istanza della medesima.
L'Organizzazione interessata deve obbligatoriamente produrre a questa Provincia copia del verbale con cui l'assemblea dei soci ha stabilito, dopo aver avuto il parere favorevole dall'Agenzia Unica delle onlus, a quale altra onlus operante nello stesso settore, devolvere il capitale residuato dalla liquidazione dell'organizzazione di volontariato cessata o cancellata dal Registro.