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Soggetti abilitati

Ultimo aggiornamento 09-05-2022

Con il termine soggetti abilitati si intendono tutti quei soggetti obbligati direttamente, nonchè gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto (Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007) ovvero i soggetti terzi abilitati che sono stati preventivamente delegati.

Per una puntuale individuazine dei soggetti abilitati si faccia riferimento alla Nota circolare MLPS del 21 dicembre 2007.

Per comodità si elencano di seguito i soggetti abilitati ovvero coloro che sono tenuti a registrarsi per richiedere l'abilitazione per l'accesso al "Servizio Informatico C.O" per poter adempiere agli obblighi di comunicazione:

  1. i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
  2. le agenzie di somministrazione, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni relative ai lavoratori somministrati;
  3. i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell’art. 9 della legge citata;
  4. gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate al punto precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
  5. i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della medesima l. n. 12/1979 e successive modificazioni;
  6. le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della legge 28 novembre 1996, n. 608;
  7. le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro
  8. le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), d.lgs. 276/2003, per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di intermediazione;
  9. i soggetti promotori dei tirocini.

Si precisa che i soggetti di cui ai punti 3 e 4 devono registrarsi direttamente ed essere così i professionisti stessi i titolari delle credenziali di accesso al servizio e non già un dipendente della struttura presso la quale svolgono la propria professione.