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FAQ - Contratti

Ultimo aggiornamento 22-06-2022

Per approfondimenti sui contratti di lavoro si segnala il link alle schede informative curate dal MLPS:

http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/default.aspx

 

Lavoro intermittente o a chiamata

D: Tra la cessazione di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e la riassunzione dello stesso lavoratore alle medesime condizioni deve intercorrere un periodo minimo previsto dalla normativa per il lavoro a tempo determinato (art. 5 c. 3 D.Lgs. n. 368/2001)? Tale periodo minimo deve intercorrere tra la cessazione di un contratto intermittente a tempo determinato e una successiva assunzione a tempo determinato/indeterminato (non intermittente)?
R: In nessun caso è necessario rispettare un periodo minimo prima di procedere con la nuova assunzione con il nuovo contratto sia che esso sia intermittente o no (Risposta MLPS prot. 25/I/0014905 del 12/10/2009 a interpello N. 72/2009).

 

D: Dove posso trovare informazioni dettagliate sugli adempimenti per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente?
R: E' disponibile una sezione informativa specifica curata dal MLPS a questo link.

 

Lavoro a tempo determinato per sostituzione

D: E' possibile riassumere con contratto a tempo determinato per sostituzione per maternità senza intervallo di tempo tra un rapporto e l'altro?
R: No. (aggiornata da Nota vademecum MLPS n. 37/0007268 del 22/04/2013)

 

D: E' possibile riassumere senza soluzione di continuità una dipendente già assunta a tempo determinato per sostituzione con un altro contratto di lavoro di diversa tipologia?
R: Si, ma con una nuova assunzione per contratto di tipologia diversa dal tempo determinato. Non servono periodi di interruzione obbligatori. Se il contratto per sostituzione si interrompe prima della data prevista/presunta, deve essere comunicata la cessazione relativa. (aggiornata da Nota vademecum MLPS n. 37/0007268 del 22/04/2013)

 

D: E' possibile prorogare un rapporto a tempo determinato per sostituzione come tempo determinato ordinario (quindi senza agevolazioni per il datore di lavoro) al rientro della persona sostituita?
R: Si, basta inviare la proroga indicando la nuova tipologia contrattuale a tempo determinato e non indicare il codice di agevolazione.

 

Lavoro con contratto di inserimento

D: Con la Riforma Fornero è stato eliminato il contratto di inserimento dal 1 gennaio 2013 ed è stato disposto che per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuassero ad applicarsi le precedenti disposizioni. Rilevato che è stato eliminato dalle tabelle di classificazione del modulo UNILAV la tipologia A.03.07 CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO dal 10/01/2013, è possibile prorogare secondo le precedenti disposizioni un contratto di questa natura stipulato prima del 2013? 
R: Sì, è possibile procedere a una proroga ma non essendo più prevista la voce "contratto di inserimento" si dovrà utilizzare la voce "tempo determinato".

 

Apprendistato

D: Considerando un'apprendista assunto ai sensi della Legge 167/2011 che non viene confermato alla fine del periodo formativo e con il diritto ai giorni di preavviso di recesso, cosa si deve comunicare al sistema per le C.O.? 
R: In questo caso è necessario procedere comunicando prima una proroga del rapporto di apprendistato specificando nel campo "Data fine periodo formativo" la stessa data già comunicata in precedenza ovvero quella di effettiva conclusione della formazione e nel campo "il rapporto è prorogato fino al" indicare la data di fine del rapporto in apprendistato originale prolungata dei giorni di preavviso spettanti. Entro 5 giorni da tale data, andrà inviata la comunicazione di cessazione del rapporto di apprendistato con il campo "Data della cessazione" compilato sempre con la medesima data e il campo "Causa della cessazione" compilato con "AR-RECESSO CON PREAVVISO AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO".

 

D: Premesso che per un contratto in apprendistato ai sensi della Legge 167/2011 non si deve comunicare sul sistema delle C.O. la trasformazione a tempo indeterminato se l'apprendista conclude la formazione alla data prevista, quale data di conferma a tempo indeterminato può indicare il datore di lavoro nella lettera da trasmettere all'apprendista nei casi in cui la contrattazione collettiva prevede un termine della formazione anticipato rispetto alla durata del rapporto in apprendistato? 
R: Ai fini della conferma dell'apprendista si deve considerare la data di fine del contratto e non la data di fine della formazione. Si precisa che ai fini dello stato occupazionale del lavoratore il Centro per l'Impiego cosidera l'apprendistata avviato già cancellato dalle liste degli iscritti dalla data di assunzione.

 

D: In caso di proroga, trasformazione o cessazione di contratti di apprendistato attivati con la precedente normativa come devono essere effettuate tali comunicazioni visto che le classificazioni dei contratti utilizzati in precedenza non sono più disponibili nel sistema? 
R: Le comunicazioni sono da effettuare impostando come tipologia contrattuale quelle di seguito indicate:

A.03.00 APPRENDISTATO EX ART.16 L. 196/97
A.03.01 APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE FORMAZIONE

utilizzando il seguente codice:

A.03.08 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

A.03.02 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

utilizzando il seguente codice:

A.03.09 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

A.03.03 APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

utilizzando il seguente codice:

A.03.10 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA.
 

D: In caso di rapporto in apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio che a fine periodo formativo prosegue con un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, cosa si deve comunicare?
R: Le comunicazioni da effettuare sono due. La prima è la trasformazione al nuovo contratto di apprendistato professionalizzante con causale "TRASFORMAZIONE DA CONTRATTO DI APPRENDISTATO A CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE". La seconda è una proroga che serve per specificare la durata del nuovo rapporto in apprendistato dove il campo "data fine proroga" ha come significato "data fine periodo formativo" del nuovo contratto in apprendistato.