Categorie computabili e non
Ultimo aggiornamento 19-12-2023
Agli effetti della determinazione della quota di riserva di soggetti da assumere, sono computati tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusa la tipologia in telelavoro.
Ai medesimi effetti, non sono computabili:
- i lavoratori occupati ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- i lavoratori con contratto in apprendistato;
- i lavoratori con Contratto Formazione Lavoro;
- i lavoratori con contratto di inserimento
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato per sostituzione di qualsiasi durata;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore (ne dall'agenzia e ne dall'utilizzatore);
- i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione dal lavoro nero, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- il personale viaggiante e navigante nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre (art. 5 c. 2);
- per i servizi di polizia, della protezione civile e nella vigilanza privata, il solo personale addetto a servizi diversi da quelli amministrativi (art 3 c. 4);
- per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, personale diverso dal personale tecnico-esecutivo svolgente funzioni amministrative (L.68/99, art. 3 comma 3);
- lavoratori occupati in cantiere (per “cantiere” si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’allegato X dello stesso decreto): lavoratori del settore dell'edilizia per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (legge 68/99 art. 5 comma 2 modificato dalla legge 247/2007 art. 1 comma 53); i lavoratori operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia (legge 68/99 art. 5 comma 2 modificato dalla legge n. 92/2012 art. 4, co. 27, lett. b). Voce modificata viste le FAQ ministeriali;
- lavoratori di sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali (legge 26 febbraio 2011 n. 10);
- lavoratori acquisiti per passaggio di appalto;
- lavoratori operanti nei montaggi industriali o impiantistici;
- lavoratori nel settore autotrasporto iscritti all'albo;
- lavoratori degli imoianti a fune (L.68/99, art. 5 comma 2);