Autorizzazione Paesaggistica
Ultimo aggiornamento 01-12-2023
Nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico gli interventi edilizi da realizzare devono preventivamente acquisire una autorizzazione paesaggistica, anche quando non è richiesto un titolo abilitativo edilizio.
Non serve:
- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria (art 27 l.r.12/2005), di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Quando serve: leggi qui
Contatti:
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