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Regionale

Ultimo aggiornamento 09-04-2018

Il Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile disciplina le attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di protezione civile sul territorio della Regione Lombardia.

Definisce le funzioni della Regione e delle Provincie in materia e disciplina la gestione del volontariato.

E' in base alla stessa legge e in caso di eventi calamitosi o su richiesta dello Stato, che il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di calamità. La Provincia attiverà poi servizi urgenti, anche di natura tecnica compresi nel piano provinciale di emergenza e coordinerà le organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione stessa.

Oltre alla Legge regionale 16/2004 la Regione ha approvato numerose

Direttive e Linee guida e Regolamenti:

Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile:

- Regolamento regionale n. 9 18 ottobre 2010 (BURL . 42 1o S.O.)

Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali  - 3A edizione:
- DGR 16 maggio 2007, n. 8/4732

Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile _ Individuazione dei colori e delle caratteristiche tecniche delle divise e degli automezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile in Regione Lombardia:
- DDG 29 giugno 2000, n. 16644

Adozione stemma “Protezione civile – Regione Lombardia”:
- DGR 3 luglio 1998, n. /37187

e la L.R. 22 luglio 2002, n. 15 (BURL 26 luglio 2002 1° S.O.) con cui ha trasferito alle province la tenuta delle sezioni provinciali dell'albo regionale del volontariato di protezione civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale per la protezione civile.