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Sanzioni e accertamento della compatibilità paesaggistica

Ultimo aggiornamento 30-05-2022

Procedimento sanzionatorio

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004, ha introdotto all’art. 146, comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.
Il citato divieto investe anche la certificazione di assenza di danno ambientale in quanto tale atto si configura, sotto il profilo sostanziale, come atto equipollente all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non possono essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né certificazioni di assenza di danno ambientale, intese come atti conclusivi del procedimento sanzionatorio, ma, per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del summenzionato decreto legislativo.
In generale (art. 167, comma 1) è stabilito l’obbligo della rimessione in pristino per “opere” eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica.

Accertamento compatibilità

E’ previsto (art. 167, comma 4) che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica esclusivamente nei seguenti casi:

  1. per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  2. per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  3. per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Se gli interventi non hanno determinato, con riferimento al profilo edilizio-urbanistico, “creazione di superfici utili o volumi” allora la possibilità di accertarne la compatibilità paesaggistica non è in discussione.

Relativamente a questo aspetto ci si riferisce a criteri estetici e visivi, propri della normativa di tutela del paesaggio, piuttosto che a parametri di tipo edilizio-urbanistico. Il Ministero sostiene infatti che ”la percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica. La non percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza dell’illecito contestato”.

La procedura per l’accertamento (cfr. art. 167, comma 5) prevede che, a fronte di una specifica istanza del richiedente, o d’ufficio a seguito di segnalazione, l’autorità competente (la stessa titolare della competenza al rilascio di autorizzazione paesaggistica) si determini entro 180 giorni acquisendo:

La procedura può concludersi con un accertamento favorevole e, nel caso, si applica una sanzione come previsto dall'Art 83 l.r. 12/2005


Nel caso di accertamento negativo si applica la rimessione in pristino

 

Sanzione

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e L.R. 12/2005 deve essere quantificata, mediante perizia di stima, in base al maggiore importo tra il danno ambientale arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Qualora non vi sia né un “danno ambientale” né un “utile conseguito”, la sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 167 del D.lgs42/2004, dovrà essere quantificata nella misura stabilita dall’art. 83 della l.r. 12/2005 ."quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'80% del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di 500,00 euro


Come è stato espressamente disposto nella suddetta legge, l’accertamento di compatibilità paesaggistica non fa venir meno l’obbligo da parte dell’Autorità competente di irrogare le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, è possibile un accertamento di compatibilità paesaggistica condizionato all’esecuzione di opere di ripristino ambientale.

L’accertamento del danno ambientale e la perizia per la quantificazione della sanzione pecuniaria devono essere effettuati dall’Ente competente in materia paesaggistica in relazione alle attribuzioni stabilite dall’art. 80 della l.r. 12/2005 ed acquisendo, ove questa competenza le sia attribuita, il parere della Commissione Paesaggio.

Una volta accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi, tale accertamento deve essere inviato all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’eventuale estinzione del reato penale.

All’autorità giudiziaria competente deve essere anche inviata l’attestazione dell’avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 181, comma 1-quinquies del D.lgs 42/2004.

Per quanto riguarda, poi, gli aspetti penali, si fa presente che l’autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico, qualora accerti l’esistenza di opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, deve, tramite i propri responsabili, effettuare, senza ritardo denuncia all’autorità competente, ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale, perla verifica dell’eventuale violazione dell’art. 734 del Codice Penale e dell’art. 181 del D.lgs 42/2004.

Secondo l’art. 167 del D.lgs 42/2004, le sanzioni amministrative di natura paesaggistica si applicano a tutte le ipotesi di “violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte terza” del D.lgs 42/2004, ovvero  nell’ipotesi di interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa.
Naturalmente, sono fatte salve le fattispecie per le quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ovvero quelle elencate all’art. 149 del D.lgs42/2004.

Il procedimento sanzionatorio spesso prende avvio da una segnalazione di presunto abuso ambientale, presentata o dalle autorità cui spetta la vigilanza sul territorio, quali ad esempio la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, ecc., ovvero da singoli privati o, ancora, da associazioni; può però essere avviato anche d’ufficio, a seguito di sopralluoghi oppure a seguito di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica secondo l’art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Se il trasgressore non ottempera nel termine fissato all’ordinanza di rimessione in pristino, l’autorità procedente “provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota spese” (art. 167, comma 3 del D.lgs 42/2004). Laddove l’autorità procedente non provveda d’ufficio, provvede il direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  competente, su richiesta della medesima autorità procedente ovvero, “decorsi 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi 30 giorni, procede alla demolizione”.

Laddove, invece, il trasgressore non ottemperi ad una sanzione pecuniaria, l’ente procedente procederà alla riscossione coattiva della somma secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

L'istanza può essere spedita alla Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio o consegnata all'U.R.P .

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: