Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Ultimo aggiornamento 19-12-2016
La normativa (*) stabilisce che dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere né accettare dai cittadini certificazioni riguardo a stati, fatti e qualità personali, ma devono alternativamente:
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acquisirle d’ufficio da altre amministrazioni (previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti);
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accettare l’autocertificazione a firma del cittadino interessato,
favorendo così la “decertificazione”.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione riguardo stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Su tali certificazioni deve sempre sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In fase di verifica delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ricevute dai privati, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono sempre richiedere alla Provincia di Cremona di effettuare puntuali verifiche sui dati in possesso dell'Ente scrivendo all’indirizzo e-mail urp@provincia.cremona.it.
Il servizio URP si premurerà poi di smistare la richiesta all'ufficio competente per materia. La richiesta di informazione o di controllo deve contenere gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, oltre che per l’individuazione della struttura richiedente il controllo cui fare riferimento per eventuali esigenze di chiarimento. La risposta sarà fornita entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di controllo.
In allegato si pubblica la convenzione-quadro per l'ente volta a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
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(*) Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, art.15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse).
(**) art. 58 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
Per informazioni
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Tel. 0372 406248
Allegati:
- Atto di approvazione della convenzione (File P7M - 310,3Kb)
- Testo della convenzione (File PDF - 56,9Kb)