Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi: adempimenti
Ultimo aggiornamento 03-06-2024
Di cosa si tratta
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) conduce la rilevazione sul “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” (codice IST-00139), ovvero i dati relativi ad arrivi, partenze, presenze nonchè le camere occupate rispetto alle camere disponibili, suddivisi per Regioni italiane e Stati stranieri. La rilevazione è compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico e quindi inserita nel Programma statistico nazionale attualmente in vigore. Il Programma statistico nazionale è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo https://www.sistan.it/index.php?id=595 (Programma statistico nazionale 2020-2022 - In Vigore).
L’indagine si rivolge a tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere) operanti sul territorio nazionale e viene svolta nel rispetto del Regolamento CE n. 692/2011, relativo alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.
L’ISTAT, per effettuare la raccolta dei dati presso le singole strutture ricettive, si avvale di organi intermedi tra quali la Provincia di Cremona.
La rilevazione ha carattere obbligatorio; l'obbligo di risposta da parte di tutti i soggetti coinvolti (sia da parte delle strutture ricettive verso l'Ente intermedio di raccolta sia da parte dell'Ente intermedio di raccolta verso l'ISTAT) è stabilito ai sensi dell'art. 7 del d.lsg n.322/1989 e dal D.P.R. 19 luglio 2013
La circolare ISTAT annuale stabilisce le informazioni, le modalità di raccolta e i modelli per l'acquisizione delle informazioni; in conformità quanto stabilito nel DPCM 22 luglio 2011, dal 1 luglio 2013 l'ISTAT non provvede più alla stampa di modelli e alla loro fornitura agli organi intermedi privilegiando forme di raccolta informatizzate.
In questa ottica Regione Lombardia, avvalendosi di PoliS-Lombardia, ha fornito un applicativo on line (ROSS1000) con il quale fornire i dati richiesti all'ISTAT.
La Provincia di Cremona quindi, nel rispetto della normativa nazionale in materia di rilevazioni statistiche, D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322 (Art. 7), e della normativa regionale in materia di turismo L.R.27/2015 art.6, raccoglie le rilevazioni del movimento dei clienti nelle strutture ricettive presenti nel proprio territorio.
La rilevazione è condotta nel rispetto delle modalità stabilite dall'ISTAT con circolare annuale, ciò significa che ogni anno possono essere eventualmente raccolte informazioni differenti dall'anno precedente, in base a quanto è riconosciuto d'interesse pubblico nel Programma Nazionale di Statistica in vigore per quell'anno.
Ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), gli esercenti delle strutture ricettive hanno l’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell’arrivo delle persone alloggiate attraverso l'utilizzo del portale Alloggiati Web nelle province ove il servizio è abilitato (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/).
Si tratta pertanto di due attività obbligatorie molto simili, che, se non condotte in modo organizzato, comportano un doppio dispendio di energia per assolvere l'attività da parte delle strutture ricettive.
Soggetti interessati
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Attività ricettiva alberghiera
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Attività ricettiva non alberghiera
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Attività Ricettive all’Aria Aperta
Cosa fare
I soggetti interessati devono comunicare con cadenza mensile le rilevazioni relative al movimento clienti, devono altresì essere comunicati i periodi di chiusura della struttura.
Per comunicare il movimento clienti, è necessario trasmettere alla Provincia i dati relativi ad arrivi, partenze, presenze nonchè le camere occupate rispetto alle camere disponibili, suddivisi per Regioni italiane e Stati stranieri, mediante l'invio telematico utilizzando il servizio online ROSS1000.
Nel caso in cui la struttura fosse dotata di un proprio programma di rilevazione (applicativo gestionale) si prega di contattare l'assistenza di ROSS100 per avere conferma della correttezza dei formati di esportazione da tale applicativo, al fine della corretta trasmissione alla Provincia.
In caso di mancate comunicazione dei flussi turistici verrà inviato un sollecito, oltre il quale la struttura verrà classificata come non rispondente.
Quando fare
Cadenza mensile (entro e non oltre il 5 del mese successivo alla rilevazione)
L'invio tramite ROSS1000 può essere fatto con cadenza giornaliera, il caricamento diretto da esportazioni generate da programmi gestionali deve essere fatto con cadenza almeno mensile.
Per tutte le strutture è obbligatorio l'invio della comunicazione dei dati, anche in caso di assenza di ospiti, o chiusura, per l'intero mese tramite ROSS1000.
Costi
Nessun costo di istruttoria.
Sono a carico della struttura ricettiva i costi di adeguamento delle piattaforme informatiche e/o canoni per la reciproca congruenza/comunicazione tra sistemi di rilevazione informatizzati (cd "programmi gestionali")
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 40 comma 9 della Legge Regionale n. 27 del 1 ottobre 2015.
Modulistica
Nessuna.
Normativa
Legge Regionale n. 27 del 1 ottobre 2015
D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322 (Art. 7: Obbligo di fornire dati statistici, Art.11 Sanzioni);
Informazioni sulla rilevazione "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi"
Ufficio Turismo:
C.so Vittorio Emauele II, n. 17 - 26100 Cremona
Orari di apertura al pubblico
da Lunedì a Venerdì su appuntamento
Referenti:
Paola Arisi Tel. 0372 406.232
Bodini Michela Tel. 0372 406.264
E-mail: statistica.turismo@provincia.cremona.it