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Tipologie di Strutture Ricettive

Ultimo aggiornamento 29-08-2023

La Legge Regionale n. 27/2015 in materia di turismo, all'art. 18 - comma 1 - definisce le strutture ricettive distinguendole in Strutture ricettive alberghiere e Strutture ricettive non alberghiere.

Strutture Ricettive ALBERGHIERE
Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:

  1. alberghi o hotel: offrono alloggio prevalentemente in camere;
  2. residenze turistico alberghiere: offrono alloggio prevalentemente in unità abitative ed eventuale capacità residuale in camere;
  3. alberghi diffusi: i servizi di ricevimento e accoglienza sono centralizzati, mentre gli altri servizi, le sale comuni, il ristorante e le camere o alloggi sono dislocati in uno o più edifici separati;
  4. condhotel: alberghi composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale.


Per quanto attiene gli standard qualitativi obbligatori minimi, per le tipologie 1) e 2) e fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di cui all'art 37 della legge "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" (l.r. 27/2015), resta vigente il regolamento 5/2009.


Strutture Ricettive NON ALBERGHIERE
Le aziende non alberghiere si distinguono in:

  1. case per ferie: strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite da enti, associazioni e fondazioni operanti senza fine di lucro, cui possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari;
  2. ostelli per la gioventù: strutture attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, di competenza della Direzione Sport e politiche per i Giovani di Regione Lombardia;
  3. foresterie lombarde: strutture gestite in forma imprenditoriale che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa alimenti e bevande, in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
  4. locande: strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercitate in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
  5. case e appartamenti per vacanze: strutture che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocato in un unico complesso o in più complessi immobiliari;
  6. bed & breakfast: attività a conduzione familiare svolta in maniera non continuativa, per la fornitura di alloggio e prima colazione in non più di 4 camere con un massimo di 12 posti letto;
  7. rifugi e bivacchi: di competenza della Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni - Regione Lombardia;
  8. strutture all'aria aperta: comprendono campeggi (ospitalità offerta prevalentemente in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti), villaggi turistici (ospitalità offerta prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili) e aree di sosta (esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue).


La Giunta Regionale ha approvato:

» Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27
"Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo"

» Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79
"Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio"

» Regolamento Regionale 7 dicembre 2009, n. 5
"Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze"

» Regolamento Regionale 5 agosto 2016, n. 7
“Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27"

» Regolamento Regionale 14 febbraio 2011, n. 2 (Parzialmente abrogato)
"Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)"

» D.g.r. 16 gennaio 2017 - n. X/6117 Approvazione contrassegni Identificativi delle strutture ricettive non alberghiere

 

Per informazioni:

Ufficio Turismo
C.so Vittorio Emauele II, n. 17 - 26100 Cremona

Orari di apertura al pubblico
da Lunedì a Venerdì su appuntamento

Referenti:
Michela Bodini - Tel. 0372 406.264
Giulietta Piazzi - Tel. 0372 406.311
E-mail: turismo@provincia.cremona.it