Lavoro in Lombardia

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SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro

Newsletter N.2 2022


Integrazione lavorativa di persone disabili
Le convenzioni tra aziende e cooperative sociali di tipo B per l’integrazione lavorativa di persone disabili

Le “convenzioni ex art. 14”: uno strumento vantaggioso per le aziende, ai fini dell’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità previsti dalla Legge n. 68/1999 (a cura del Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Cremona).


1. Finalità

La normativa vigente prevede che tale obbligo possa essere assolto mediante l’assunzione diretta, ma anche attraverso altri strumenti che vengono incontro alle diverse necessità aziendali.

In particolare, in alternativa all’assunzione diretta, l’azienda può stipulare, con una cooperativa sociale di tipo B (o un’impresa sociale) e la Provincia di Cremona, una specifica convenzione che preveda l’attribuzione di commesse di lavoro alla cooperativa stessa, favorendo così l’integrazione lavorativa delle persone disabili con particolari difficoltà che vengono assunte dalla stessa cooperativa o impresa sociale (art.14 D.Lgs n. 276/2003).

2. Chi ne può fare richiesta

Ne possono fare richiesta le aziende interessate all’inserimento lavorativo di persone con disabilità, unitamente ad una cooperativa sociale di tipo B iscritta da almeno 3 anni nell’Albo Regionale o un consorzio di cooperative o un’impresa sociale.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la Convenzione Quadro della Provincia di Cremona reperibile sul sito internet indicato nel successivo paragrafo “Contatti”.

3. Caratteristiche dello strumento

In base alla Convenzione ex art. 14, le aziende soggette agli obblighi assunzionali di persone disabili previsti dalla L. n. 68/1999 possono adempiere a quest’obbligo attribuendo commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B, ai loro consorzi o a un’impresa sociale, che a loro volta assumono personale con disabilità per l’adempimento della commessa. La commessa deve essere coerente con le capacità lavorative della persona disabile che dovrà essere inserita e verrà regolamentata da uno specifico contratto di affidamento tra azienda e cooperativa/consorzio/impresa sociale.

Particolare attenzione va posta nella determinazione del valore della commessa, che deve almeno coprire i costi sostenuti dalla cooperativa/consorzio/impresa sociale per attuarla (costi di produzione e costi dei lavoratori conformi al CCNL della Cooperazione sociale o a quello dell’azienda ospitante).

Le Convenzioni ex art. 14 sono riservate a lavoratori con particolari difficoltà di inserimento lavorativo, secondo i criteri che vengono definiti con provvedimento regionale. Al di fuori di questi criteri, l’inserimento è possibile, ma soltanto previo parere del Comitato Tecnico Provinciale.

4. Durata e rinnovi

La Convenzione ex art. 14 ha una durata pari al contratto di affidamento della commessa, per un massimo di 5 anni, eventualmente rinnovabili con richiesta da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza.

L’assunzione dei lavoratori presso la cooperativa/consorzio/impresa sociale potrà avvenire per una durata minima iniziale di 12 mesi.

L’inadempimento agli obblighi previsti dalla Convenzione ex art. 14 e sostituzione del lavoratore cessato.

Se entro 60 giorni dalla stipula della Convenzione ex art. 14 la commessa non sarà stata avviata o le persone non saranno state assunte, la convenzione potrà essere dichiarata decaduta. Nello stesso termine di 60 giorni la cooperativa/consorzio/impresa sociale dovrà sostituire, sempre assumendolo con contratto di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, il personale disabile che abbia interrotto anticipatamente il rapporto di lavoro.

5. Procedura

Il datore di lavoro che intende usufruire della Convenzione ex art. 14 deve presentare richiesta seguendo la procedura reperibile sul sito internet indicato nel successivo paragrafo “Contatti”.

L’istanza va inoltrata, sottoscritta dal legale responsabile dell’azienda e della cooperativa/consorzio/impresa sociale, anche tramite PEC all’indirizzo protocollo@provincia.cr.it

Il contratto di affidamento della commessa deve essere sottoscritto prima o contestualmente all’assunzione del lavoratore.

A decorrere dall’11 gennaio 2021 è operativa in provincia di Cremona la nuova “Convenzione Quadro art. 14”, sulla base di un modello comune a tutte le province lombarde, approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione n. XI/2460 del 18/11/2019 e reperibile sul sito internet indicato nel successivo paragrafo “Contatti”.

6. Supporto amministrativo e la preselezione dei candidati

Gli uffici del Collocamento Mirato della Provincia di Cremona affiancano l’azienda impegnata nell’adempimento degli obblighi di legge, garantendo consulenza e supporto amministrativo. Le cooperative/consorzi/imprese sociali e le aziende interessate possono, inoltre, fruire del servizio di preselezione e invio delle candidature fornito dai Centri dell’Impiego territorialmente competenti.

7. Vantaggi

La Convenzione ex art. 14 offre all’azienda molteplici vantaggi:

  • il riconoscimento dei lavoratori con disabilità – assunti dalla cooperativa/consorzio/impresa sociale – nella quota d’obbligo dell’azienda;
  • la gestione amministrativa del rapporto di lavoro con la persona disabile a carico della cooperativa/consorzio/impresa sociale;
  • il tutoraggio assicurato dalla cooperativa/consorzio/impresa sociale.

8. Contatti

I contatti con gli uffici del Collocamento Mirato per informazioni, chiarimenti e supporto sono reperibili al seguente link: https://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=4226



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