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SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro

Newsletter N.3 2022


integrazione lavorativa persone disabili
Le convenzioni tra aziende e Provincia per l’integrazione lavorativa di persone disabili

Le “convenzioni ex art. 11”: uno strumento vantaggioso per le aziende, ai fini dell’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità previsti dalla Legge n. 68/1999 (a cura del Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Cremona).


1. Finalità

La Legge n. 68/1999 prescrive alle aziende l’assunzione obbligatoria di una quota (più o meno ampia in base all’organico) di lavoratori con disabilità, al fine di promuoverne l’inserimento e l’integrazione lavorativa.

La normativa vigente prevede che tale obbligo possa essere assolto mediante l’assunzione diretta, ma anche attraverso altri strumenti che vengono incontro alle diverse necessità aziendali.

In particolare, in alternativa all’assunzione diretta, l’azienda può stipulare con la Provincia una specifica convenzione per la gestione totale o parziale delle assunzioni previste.

Con tale strumento l’Azienda può programmare le assunzioni necessarie nel corso di varie mensilità, favorendo una pianificazione degli inserimenti più ponderata e migliorando la connessione tra le attività produttive aziendali e le potenzialità del lavoratore.

2. Chi ne può fare richiesta

Ne possono fare richiesta le aziende soggette all’obbligo di assunzione o, comunque, interessate all’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

3. Caratteristiche della convenzione

La convenzione è un accordo tra Provincia di Cremona e Azienda che consente una pianificazione cadenzata delle assunzioni anche tramite lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all’assunzione, nonché grazie al ricorso a un periodo di prova più ampio di quello previsto dal singolo contratto collettivo applicabile, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Azienda che sceglie di utilizzare la convenzione si impegna anche a una effettiva e proattiva collaborazione con la Provincia; in tal senso la programmazione degli inserimenti è possibile rispetto a profili lavorativi compatibili con le candidature presenti nella banca dati degli uffici provinciali del Collocamento Mirato delle persone disabili. Nel corso del tempo è possibile aggiornare gli accordi presi in origine.

Una volta approvata la convenzione, l’Azienda è tenuta a valutare con attenzione le candidature inoltrate dalla Provincia attraverso il Centro per l’impiego competente, colloquiando i candidati segnalati e fornendo successivamente un riscontro dettagliato.

Se non ritiene adeguata la proposta di convenzione, la Provincia può rifiutarne la sottoscrizione.

4. Durata

La convenzione può avere durata minima di 6 mesi e massima di 5 anni pianificando annualmente l’inserimento di almeno il 20% delle assunzioni concordate.

Deve, comunque, prevedere assunzioni annuali di almeno un lavoratore con disabilità.

5. Rinnovo e aggiornamento

La Provincia può valutare richieste dell’Azienda di ampliamento, rinnovo o aggiornamento di convenzioni già in essere, per rideterminare la durata e gli impegni previsti originariamente, con riferimento alle seguenti causali:

  • modifica della quota d’obbligo per aumento o riduzione del personale;
  • riorganizzazione aziendale;
  • difficoltà occupazionali;
  • compensazione territoriale che incida sull’ambio territoriale provinciale;
  • utilizzo di altri strumenti previsti dalla legge ai fini dell’adempimento della L.68/99;
  • sospensione parziale o totale degli obblighi occupazionali.

Nella valutazione dell’istanza la Provincia considererà anche lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti e gli esiti delle misure adottate.

6. Inadempimento

La Provincia svolge un’azione di monitoraggio e di controllo dell’attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione.

In caso di mancato adempimento per fatto imputabile al datore di lavoro, verranno segnalate le inadempienze alla Direzione Territoriale del Lavoro per gli eventuali provvedimenti di competenza e si procederà all’avviamento numerico per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie.

7. Procedura

Il datore di lavoro che intende usufruire della convenzione ex art. 11 deve presentare richiesta seguendo la procedura reperibile a questo link: https://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=4221

Il modulo va inoltrato, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Azienda, anche tramite PEC all’indirizzo protocollo@provincia.cr.it

8. Vantaggi

In sintesi, la convenzione ex art. 11 offre all’azienda molteplici vantaggi:

  • integrale adempimento degli obblighi tramite assunzioni nominative
  • graduale copertura della quota d'obbligo;
  • assistenza costante degli operatori dell’Ufficio Collocamento Mirato e dei Centri per l’Impiego;
  • possibilità di modificare o integrare il contenuto della Convenzione in corso d'opera o alla scadenza.

9. Contatti

I contatti con gli uffici del Collocamento Mirato della Provincia per informazioni, chiarimenti esupporto sono i seguenti:

Tel. 0372 406660 - 0372 406536

collocamento.mirato@provincia.cremona.it



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