COMUNE DI CREMONA - AVVISO AI NAVIGANTI
NUOVE NORME PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE
Data di pubblicazione: 11 giugno 2021 in "Porto"
Norme per la sicurezza della navigazione fluviale nel tratto del fiume Po ricadente all’interno del territorio comunale.
- Richiamato l’art. 5 del Regolamento comunale per l’esercizio della navigazione fluviale nel tratto urbano del fiume Po, con il quale viene conferita al Sindaco la facoltà di stabilire, per determinati periodi dell’anno, acquisito il parere della Provincia di Cremona, Porto di Cremona, un limite di velocità nel tratto urbano del fiume, compreso tra la linea determinata a monte dalla foce del fiume Riglio e, a valle, dal prolungamento del pennello posto di fronte alle Colonie Padane;
- Considerata la grande tradizione degli sport remieri della città di Cremona, imperniata sulle intense attività sportive delle Società Canottieri rivierasche, che vede quotidianamente un elevatissimo numero di atleti di ogni età svolgere allenamenti all’interno di quella che può essere definita una grande palestra naturale per gli sport del remo;
- Considerato inoltre che il fiume, soprattutto nel tratto comunale, costituisce un fortissimo elemento attrattore per le attività di svago e di sport amatoriale attraverso l’uso di natanti a remi tipico delle varie discipline tradizionali: canoa, canottaggio, sedile fisso, voga alla veneta; attività sociali, queste ultime, appartenenti alla tradizione sportiva fluviale che si ritiene opportuno salvaguardare ed incrementare;
- Dato atto che il fiume è interessato anche dalla consistente mobilità di imbarcazioni a motore nell’ambito dell’attività di navigazione diportistica, pesca dalla barca, allenamenti per gare motonautiche;
- Ritenuto di adottare un provvedimento che preveda norme attraverso le quali vietare comportamenti che possano costituire pericoli alle persone che frequentano il fiume e danni alle strutture pubbliche e private;
- Visto l’art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali
- Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Anno XXXII n. 234 del 01/10/02 - 1° Supplemento Ordinario n. 40 - Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Vista l’Ordinanza prot. N° 040304 del 27 Aprile 2021
- La velocità massima delle imbarcazioni a motore, nel tratto comunale del fiume, indipendentemente dall’assetto di navigazione, è stabilità in 10 Nodi (18,52 Km/h).
- All’interno del medesimo tratto di fiume, i conducenti delle imbarcazioni a motore devono tuttavia:
- procedere ad una velocità massima di 5 Nodi (9,26 km/h) in corrispondenza delle zattere di attraccodelle imbarcazioni a remi delle Società Canottieri e Motonautiche nonché di privati cittadini, mantenendo il natante ad una distanza minima di 30 metri dalle stesse strutture ed in ogni caso riducendo al minimo le onde provocate dall’andatura del natante in modo tale da non creare pericoli per le persone presenti sulle zattere e danni alle strutture pubbliche e private.
- procedere alla velocità massima di 3 Nodi (5,55 km/h) , rallentando ed all’occorrenza fermandosi, in presenza di gruppi di imbarcazioni a remi o singoli vogatori, impegnati in allenamenti sportivi o attività diportistiche, in modo tale da evitare di provocare un moto ondoso che possa destabilizzare le imbarcazioni stesse, determinando la possibile caduta in acqua delle persone a bordo dei natanti a remi. I conducenti delle barche a motore dovranno inoltre mantenere, rispetto alle imbarcazioni a remi, una opportuna distanza di sicurezza laterale.
Le violazioni delle norme contenute nella presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 7Bis del Decreto Legislativo 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 € a 500 €;
Cessa di avere efficacia l’ordinanza prot. N° 040304 del 27 Aprile 2021.
E’ demandata alle Forze dell’Ordine ed alla Polizia Locale la vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza.
Prof. Gianluca GALIMBERTI
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